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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12272/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente il 3 marzo 2017. Nei giudizi di merito è stata ritenuta l'illegittimità del recesso per violazione formale dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, perché il datore di lavoro non aveva proceduto all'audizione del lavoratore, nonostante questi, secondo la Corte territoriale, l'avesse richiesta in modo esplicito e inequivoco nelle giustificazioni scritte. La Corte d'appello ha quindi confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento, la risoluzione del rapporto alla data del recesso e la condanna della società all'indennità risarcitoria pari a sei mensilità ex art. 18, comma 6, L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012. In cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e vizi motivazionali, sostenendo che: il lavoratore non aveva formulato una richiesta effettiva di audizione orale, ma solo clausole generiche nelle difese scritte; aveva comunque già esercitato compiutamente il diritto di difesa per iscritto; aveva già avuto un'audizione in un diverso precedente procedimento disciplinare riguardante fatti analoghi; la richiesta di audizione, quindi, sarebbe stata meramente dilatoria e non obbligante per il datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto sull'interpretazione della lettera di giustificazioni del lavoratore, reputandola contenere una richiesta esplicita e non equivoca di audizione, e tale interpretazione non era censurata secondo i canoni ermeneutici. Inoltre, la Cassazione ha ribadito il principio per cui, nel procedimento disciplinare, se il lavoratore richiede l'audizione orale entro il termine dell'art. 7, comma 5, Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro deve procedere all'audizione e non può ometterla valutando discrezionalmente l'adeguatezza delle difese scritte o la pretesa inutilità dell'integrazione difensiva. Conseguentemente, sono state confermate le statuizioni di merito, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 300/1970

    il datore di lavoro che intenda irrogare una sanzione disciplinare deve dare corso all'audizione del lavoratore che, entro il termine previsto, ne abbia fatto richiesta espressa e inequivoca; non può sindacare la necessità o opportunità dell'integrazione difensiva.

  • art. 18, comma 6, L. n. 300/1970

    come modificato dalla L. n. 92 del 2012

    è il parametro applicato nei gradi di merito per la condanna all'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge, qui riferita all'art. 7 Statuto dei lavoratori.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione di un atto negoziale o unilaterale è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inadeguata; non basta proporre una diversa lettura del testo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato come base procedurale della trattazione del controricorso e della memoria in camera di consiglio.

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del lavoro, la richiesta del dipendente di essere audito oralmente, se formulata in modo espresso e inequivoco entro il termine di legge, vincola il datore di lavoro: l'audizione non può essere omessa anche quando le giustificazioni scritte appaiano già ampie o complete.
  • Il datore di lavoro non può sostituire alla garanzia procedimentale del diritto di difesa una propria valutazione di utilità, opportunità o presunto intento dilatorio della richiesta di audizione.
  • In cassazione, l'interpretazione di una dichiarazione o di un atto unilaterale compiuta dal giudice di merito è sindacabile solo se siano specificamente dedotte la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione inidonea; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del medesimo atto.
  • La violazione delle garanzie del procedimento disciplinare ex art. 7 Statuto dei lavoratori comporta l'illegittimità della sanzione irrogata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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