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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11907/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente, dopo una visura in conservatoria, impugnava dinanzi al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà e n. 13 estratti di ruolo relativi alle cartelle poste a base dell'iscrizione, deducendo di non aver mai ricevuto la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria né la notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado, l'agente della riscossione eccepiva anche il difetto di giurisdizione per alcune cartelle riferite a pretese non tributarie e sosteneva che, per le iscrizioni ipotecarie eseguite nel 2006, non vi fosse allora obbligo di preventiva comunicazione; aggiungeva comunque di aver inviato una comunicazione all'interessata per irreperibilità presso il domicilio fiscale. La CTP respingeva il ricorso ritenendo regolarmente notificate le cartelle e insussistente l'obbligo di previa comunicazione, e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti. In appello la contribuente insisteva sull'illegittimità della notifica delle cartelle e sulla possibilità di proporre motivi aggiunti in conseguenza della produzione difensiva avversaria. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto inammissibili i motivi aggiunti; 2) violazione degli artt. 17, comma 1, e 43 d.P.R. 602/1973 per omesso esame della decadenza da tardiva iscrizione a ruolo dei tributi; 3) violazione degli artt. 43 d.P.R. 602/1973 e 2953 c.c. per omesso esame della prescrizione del credito che aveva dato luogo all'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'inammissibilità dei motivi aggiunti perché l'art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente l'integrazione del ricorso solo in relazione a documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti, mentre nel caso concreto la doglianza verteva su nullità/decadenza per tardiva iscrizione a ruolo e sulla pretesa inesistenza delle cartelle, cioè su un "non deposito" e non su documenti nuovi. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che la ricorrente non aveva riprodotto né prodotto gli atti e i documenti necessari per consentire il controllo di legittimità sui dedotti vizi di decadenza e prescrizione; inoltre la CTR aveva già escluso di dover esaminare tali profili, reputandoli ormai preclusi per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte, ritenute ritualmente notificate. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992

    "l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita ... soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti"

    I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammessi solo se resi necessari dalla produzione di documenti nuovi depositati dalla controparte e non conosciuti prima; non possono essere usati per introdurre censure fondate su questioni non derivanti da tali documenti.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente come norme asseritamente violate, ma il ricorso sul punto è stato ritenuto infondato perché il thema decidendum non imponeva una diversa valutazione della produzione documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è stato dedotto per i profili relativi a motivi aggiunti, decadenza e prescrizione, ma la Corte ha distinto il tema dell'ammissibilità da quello dell'esame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo sul vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente deve indicare e riportare specificamente gli atti e le risultanze decisive asseritamente trascurate.

  • art. 17, comma 1, d.P.R. 602/1973

    Richiamato per la dedotta decadenza nella iscrizione a ruolo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile poiché non autosufficiente.

  • art. 43 d.P.R. 602/1973

    Richiamato per i termini collegati alla formazione del ruolo e per la prescrizione/decadenza, senza che la Corte entrasse nel merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato per la prescrizione del diritto azionato dall'agente della riscossione; la Corte non ne ha esaminato il merito per carenza di autosufficienza.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    La CTR ha valorizzato la regola secondo cui i vizi degli atti presupposti devono essere fatti valere nei termini e avverso ciascun atto autonomamente impugnabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i motivi aggiunti sono ammissibili solo quando la controparte depositi documenti nuovi, non conosciuti prima, e la nuova censura sia effettivamente conseguenza di quella produzione; non è sufficiente che il contribuente voglia introdurre ulteriori profili di illegittimità dell'atto impugnato.
  • La deduzione di decadenza o prescrizione in cassazione richiede un ricorso autosufficiente: la parte deve indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti decisivi su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando la cartella di pagamento risulti ritualmente notificata e non sia stata tempestivamente impugnata, restano preclusi i vizi dell'atto presupposto e le successive doglianze sul ruolo o sulle decadenze collegate, salvo vizi propri dell'atto successivo impugnato.
  • L'agente della riscossione non ha un generale onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella se contesta solo la notificazione e fornisce prova della regolare esecuzione della stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizione

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