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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24663/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato una sequenza di operazioni societarie come cessione d'azienda, applicando anche sanzioni. La contribuente aveva originariamente impugnato l'atto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo legittima la riqualificazione. In cassazione la società ricorrente articolava sei motivi: con i primi tre denunciava violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la norma, non utilizzabile in chiave antielusiva, non consente di valorizzare elementi extratestuali né di superare lo schema negoziale prescelto; aggiungeva che mancavano i requisiti di identità oggettiva, soggettiva e finalistica per configurare un unico collegamento negoziale e che vi erano valide ragioni economiche. Con il quarto motivo deduceva la violazione degli artt. 6 e 12 della L. n. 212 del 2000, dell'art. 24 della L. n. 4 del 1929 e dell'art. 2697 c.c., lamentando l'assenza di interlocuzione preventiva e di processo verbale di constatazione, nonché l'inesistenza di prova dell'intento elusivo. Con il quinto motivo contestava l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, invocando l'obiettiva incertezza normativa. Con il sesto motivo censurava la mancata motivazione sui presupposti delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto. Nel corso del giudizio la ricorrente aveva però aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119 del 2018 e aveva versato quanto dovuto; successivamente aveva chiesto la trattazione del ricorso, invocando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 158 del 2020.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto che la definizione agevolata della lite, tempestivamente richiesta e perfezionata con il pagamento dell'importo dovuto, producesse effetti definitivi sulla controversia, prevalenti sulle pronunce non passate in giudicato. Ha quindi considerato irrilevante la successiva richiesta di trattazione e ha escluso che la pronuncia della Corte costituzionale n. 158 del 2020 potesse riaprire il giudizio. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, con compensazione integrale tra le parti; è stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione... prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"

    La Corte richiama la disposizione solo per ricordare il quadro della lite tributaria, ma non entra nel merito della sua applicazione perché il giudizio è estinto per definizione agevolata.

  • art. 176, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla ricorrente come base di liceità delle operazioni societarie, senza statuizione di merito della Corte nel provvedimento di estinzione.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 12

    Richiamati nei motivi di ricorso per contestare la procedura di riqualificazione e l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale.

  • L. n. 4 del 1929, art. 24

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro della doglianza sul procedimento accertativo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio sull'intento elusivo.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    Richiamato per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 17

    Richiamato per censurare la motivazione sui presupposti delle sanzioni irrogate.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6

    "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda... e con il pagamento degli importi dovuti"; "Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato"; "In mancanza di istanza di trattazione... il processo è dichiarato estinto"

    La Corte afferma che la definizione agevolata, una volta perfezionata, costituisce titolo di regolazione del rapporto controverso e determina l'estinzione del giudizio se non vi è tempestiva istanza di trattazione.

  • L. n. 136 del 2018

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.

  • Corte cost. n. 158 del 2020

    La Corte esclude che la pronuncia costituzionale invocata dalla ricorrente incida sulla già perfezionata definizione agevolata o consenta la prosecuzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato, poiché la misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Le norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione: una volta che la domanda sia stata validamente presentata e il dovuto sia stato versato, la definizione si perfeziona e produce effetti vincolanti sul rapporto controverso.
  • La dichiarazione di adesione a una definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione revocabile di scienza o di giudizio, ma è un atto di volontà irretrattabile, salvo il caso di errore materiale manifesto e riconoscibile.
  • Quando la definizione agevolata si è perfezionata, gli effetti della stessa prevalgono sulle sentenze non passate in giudicato e il giudizio va dichiarato estinto se non risulta tempestivamente proposta l'istanza di trattazione prevista dalla disciplina speciale.
  • La sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale non incide sulla definizione già perfezionata, se la questione decisa non rimuove il presupposto normativo della definizione agevolata ormai conclusa.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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