Cassazione Civile, Ordinanza n. 28857/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, fondato su indagini bancarie e finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza, contestando al contribuente numerose movimentazioni sui conti correnti rimaste senza giustificazione e recuperando maggiori redditi d'impresa con conseguenti Irpef, addizionali, Irap, Iva e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo, tra l'altro, che fosse ormai coperto da giudicato il fatto che il contribuente svolgesse attività di procacciatore d'affari e non di commissionario alle vendite, che ciò giustificasse le movimentazioni contestate, e che fosse utilizzabile in giudizio la documentazione prodotta solo nel processo pur non esibita in fase amministrativa. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: violazione delle norme sulle indagini bancarie per avere la CTR ammesso la produzione tardiva di documenti non esibiti in sede amministrativa; violazione delle medesime norme per avere la CTR ritenuto giustificate le movimentazioni sulla base della qualificazione dell'attività del contribuente e per avere valutato in modo erroneo le contestazioni dell'Ufficio; infine violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il contribuente deve fornire prova analitica per ciascuna movimentazione e che l'Ufficio, una volta indicate le operazioni prive di giustificazione, non deve provare altro.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ma ha accolto il primo e il secondo. Ha affermato che non è corretto ritenere sempre ammissibile la produzione in giudizio di documenti non esibiti in fase amministrativa, ma nella specie la preclusione non operava perché dagli atti non risultava che i verificatori avessero fissato un termine e avvertito il contribuente delle conseguenze dell'inottemperanza. Ha però ritenuto fondati i motivi relativi all'accertamento bancario: la CTR aveva erroneamente fondato la giustificazione delle movimentazioni sull'inquadramento dell'attività del contribuente come procacciatore d'affari e aveva valutato in modo non conforme al regime presuntivo legale le contestazioni e le prove, mentre l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 impongono una prova contraria analitica per ogni singola operazione. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
violazione e falsa applicazione
È richiamato come norma processuale per censurare in cassazione l'erronea applicazione di norme di diritto sostanziale e tributario da parte del giudice di merito.
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
mancata risposta al questionario; inutilizzabilità della documentazione non esibita; possibilità di prova della causa non imputabile
La mancata risposta agli inviti dell'Ufficio preclude al contribuente l'utilizzo in giudizio degli elementi non addotti, salvo dichiarazione tempestiva e specifica nell'atto introduttivo di impossibilità non imputabile; la preclusione opera solo se il contribuente è stato avvertito delle conseguenze dell'inottemperanza.
art. 51, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 633 del 1972
indagini bancarie e finanziarie
È norma parallela a quella sulle imposte dirette, che disciplina l'acquisizione e l'utilizzazione delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento IVA.
art. 32, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973
presunzione legale in favore dell'erario
I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari consentono all'Amministrazione di presumere maggiori ricavi o operazioni imponibili; il contribuente deve fornire prova contraria analitica per ciascuna movimentazione.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
presunzione legale e prova contraria analitica
In materia IVA, le risultanze bancarie possono essere utilizzate come prova presuntiva dell'esistenza di operazioni imponibili e l'onere di superarle grava sul contribuente.
È menzionato per chiarire che la presunzione bancaria ex artt. 32 e 51 è una presunzione legale e non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici.
ripartizione dell'onere della prova
La Corte ribadisce che, in presenza di accertamento bancario, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.
artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente
Sono evocati come indicatore ermeneutico per richiedere trasparenza dell'azione amministrativa, fissazione di un termine e avvertimento delle conseguenze dell'inadempimento.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i dati acquisiti sui conti correnti del contribuente integrano una presunzione legale di maggiori ricavi o operazioni imponibili, che non necessita dei requisiti delle presunzioni semplici.
- Per vincere la presunzione bancaria, il contribuente deve fornire una prova contraria analitica, riferita a ciascuna singola movimentazione, e non una giustificazione generica o per masse.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente rispetto a ogni operazione contestata e deve darne conto puntualmente in motivazione.
- La prova contraria documentale non esibita in sede amministrativa non è automaticamente inutilizzabile in giudizio: la preclusione opera solo se l'Ufficio ha previamente assegnato un termine e avvertito espressamente il contribuente delle conseguenze dell'inottemperanza.
- L'inquadramento dell'attività economica del contribuente può al più costituire un elemento di contesto per la verifica delle movimentazioni, ma non sostituisce la necessaria dimostrazione analitica della riferibilità di ogni singola operazione a fatti non imponibili.
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