Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37109/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una società assicuratrice aveva rilasciato, nell'interesse di una contribuente e a favore dell'Amministrazione finanziaria, una fideiussione ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 a garanzia del rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2000. La polizza conteneva una durata collegata al termine di decadenza per l'accertamento e indicava, anche in premessa, una scadenza al 31 dicembre 2005, salvo sospensioni del termine di decadenza richiamate nel testo. Dopo che l'Ufficio aveva escusso la garanzia nel dicembre 2007 a seguito della notifica di un avviso di accertamento, la società aveva agito in via cautelare e poi nel merito sostenendo che la polizza fosse già scaduta al 31 dicembre 2005. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la proroga dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 L. n. 289 del 2002 si riflettesse automaticamente sulla durata della fideiussione, portandone la scadenza al 31 dicembre 2007. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: (1) violazione dell'art. 1362 c.c., per avere il giudice di merito integrato la volontà contrattuale con la sopravvenienza normativa anziché interpretare la clausola secondo il testo e la comune intenzione delle parti; (2) violazione degli artt. 38-bis e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che tali norme avessero rilievo solo tributario e non imponessero né sostituissero la durata della garanzia; (3) violazione dell'art. 10 L. n. 289 del 2002, assumendo che la disposizione avesse solo prorogato il termine di decadenza dell'accertamento nel rapporto tributario, senza incidere sul rapporto di garanzia e senza sospendere l'attività degli uffici; (4) violazione dell'art. 3, comma 1, L. n. 212 del 2000 e dell'art. 11 preleggi, per contrasto con il principio di irretroattività, essendo stata estesa retroattivamente la durata della polizza sulla base di una legge successiva alla stipula.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato, in continuità con il proprio orientamento consolidato, che la fideiussione prestata ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 costituisce un contratto autonomo di garanzia, la cui durata è normalmente collegata ai tempi di accertamento dell'imposta; tuttavia, una proroga legislativa sopravvenuta dei termini di accertamento non si riflette automaticamente sulla durata della garanzia, salvo che il contratto contenga una diversa previsione espressa. Poiché la Corte territoriale aveva accertato che il testo della polizza non conteneva una clausola idonea a estendere la durata oltre il termine originario, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di appello e di legittimità sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza nel tempo determinante ai fini della decisione.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    nell'interpretazione del contratto occorre ricercare la comune intenzione delle parti; la sopravvenienza normativa non può essere utilizzata per integrare il contenuto negoziale in assenza di una diversa previsione contrattuale

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    disciplina la fideiussione a garanzia del rimborso IVA; la polizza è collegata ai tempi di accertamento dell'imposta, ma la sua durata non si estende automaticamente per effetto di proroghe legislative successive

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    costituisce il termine di decadenza per l'accertamento IVA cui, in via ordinaria, si collega la durata della garanzia

  • art. 10 L. n. 289 del 2002

    la proroga dei termini di accertamento prevista dalla norma non incide, di per sé, sul rapporto di garanzia fideiussoria stipulato in precedenza

  • art. 3, comma 1, L. n. 212 del 2000

    richiamato come espressione del principio di irretroattività in materia tributaria; la durata della polizza non può essere estesa retroattivamente in base a una legge sopravvenuta

  • art. 11 preleggi

    richiamato a sostegno del divieto di applicazione retroattiva della legge a una garanzia già stipulata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • La polizza fideiussoria prestata a garanzia di un rimborso IVA ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretata secondo il suo testo: la durata pattuita non può essere modificata in via interpretativa mediante il mero richiamo a sopravvenienze normative, se il contratto contiene una previsione autonoma e chiara sulla scadenza.
  • Una proroga legislativa dei termini di accertamento tributario non si estende automaticamente al contratto di garanzia stipulato in precedenza, salvo che le parti abbiano espressamente previsto il collegamento dinamico con future modifiche normative.
  • Nel rapporto di garanzia, la disciplina tributaria che regola i poteri di accertamento dell'Amministrazione non si traduce, di regola, in una modifica automatica della durata della fideiussione, quando il testo contrattuale fissi un termine determinato.
  • Se la questione può essere decisa sulla base dell'interpretazione del contratto e del diritto applicabile, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civileTributiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.