Cassazione Civile, Ordinanza n. 05834/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, già trattenuto in forza di un precedente provvedimento di questura e successiva convalida del giudice di pace in vista del rimpatrio, aveva presentato domanda di protezione internazionale durante il trattenimento. Dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale, il Tribunale di Potenza ha prorogato di 30 giorni il trattenimento ritenendo ancora sussistenti i presupposti per la proroga, anche perché la decisione amministrativa di rigetto della protezione conservava efficacia esecutiva e la procedura sarebbe stata quella semplificata per il rimpatrio. Il ricorrente ha impugnato la proroga in cassazione, deducendo: violazione dell'art. 6 d.lgs. 142/2015 e dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, perché la mancata sospensione del rigetto della protezione rendeva possibile il rimpatrio e faceva venir meno i presupposti del trattenimento ex d.lgs. 142/2015; violazione dell'art. 28-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008 per il superamento dei termini della procedura accelerata; violazione dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 per mancanza di concreti elementi che giustificassero la proroga del trattenimento in C.P.R.; violazione della l. 161/2017 per difetto di accertamento della concreta e attuale pericolosità sociale. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso quanto al primo profilo: una volta rigettata la sospensiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale, il richiedente non era più autorizzato a rimanere sul territorio nazionale in conseguenza del ricorso e veniva meno la base legale per prorogare il trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo decisivo relativo al venir meno del titolo del trattenimento dopo il rigetto della sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008. Ha quindi cassato senza rinvio l'ordinanza impugnata, rilevando che il termine del trattenimento era ormai scaduto e che non era legittima la proroga del trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 dopo il definitivo rigetto dell'istanza di sospensione. Le ulteriori doglianze sulla tardività dei termini della procedura accelerata, sulla proroga ex art. 14 T.U.I. e sulla pericolosità sociale sono state dichiarate assorbite. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza riguardava un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di norme di legge.
commi 2, 3, 3-bis, 5, 6, 7 e 8
Il trattenimento del richiedente protezione già trattenuto può proseguire solo nei limiti e per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda; il comma 7 collega la permanenza nel centro alla pendenza del ricorso giurisdizionale e all'adozione del provvedimento sulla sospensiva; il comma 8 consente la proroga solo finché permangono le condizioni del comma 7.
comma 3, lett. a); comma 4
Il comma 3, lett. a), prevede che il trattenimento osta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto; il comma 4 disciplina la sospensione dell'efficacia esecutiva con decreto iniziale e successiva conferma/modifica/revoca.
Sono richiamati i termini della procedura accelerata/semplificata per l'esame della domanda, con possibilità di superamento nei limiti previsti dalla legge.
È richiamato dal ricorrente come base della proroga del trattenimento in C.P.R., che richiede specifiche difficoltà nell'identificazione o nell'acquisizione dei documenti di viaggio.
È richiamata dal ricorrente per contestare l'asserita pericolosità concreta e attuale posta a base della proroga.
È richiamato per il patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
Le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio vanno liquidati secondo la procedura prevista da questa norma.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che l'ha pronunciata.
La Corte esclude la sua applicazione per la condanna alle spese quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel sistema del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, la proroga ex art. 6 d.lgs. 142/2015 è legittima solo finché permane il collegamento funzionale con la pendenza del ricorso giurisdizionale e con la possibilità legale di permanere sul territorio nazionale conseguente a quel ricorso.
- Il rigetto definitivo dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego di protezione fa venire meno l'autorizzazione a rimanere nel territorio nazionale per effetto del ricorso e, quindi, fa cessare la base giustificativa del trattenimento disposto per la domanda di asilo.
- La decisione sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 incide sull'efficacia esecutiva del diniego della protezione internazionale, ma nel caso di trattenimento già in atto la verifica decisiva per la proroga è la persistenza delle condizioni previste dall'art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 142/2015.
- Quando un motivo di ricorso è idoneo da solo a determinare la cassazione del provvedimento, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- In caso di cassazione senza rinvio per scadenza del termine del trattenimento, non occorre regolamentare le spese tra parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e Amministrazione statale soccombente, dovendosi seguire il regime speciale di liquidazione previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05796/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →