Cassazione Civile, Ordinanza n. 16114/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva accertato in capo a una società a ristretta base partecipativa un maggior reddito per l'anno 2008, disconoscendo costi ritenuti relativi a operazioni commerciali inesistenti. Sulla base di tale accertamento aveva poi notificato alla socia di maggioranza, titolare del 99% delle quote, un avviso Irpef per reddito di partecipazione presuntivamente distribuito. La contribuente aveva contestato di non aver percepito alcun maggior reddito, sostenendo di essere estranea alla gestione sociale, che era affidata al marito, amministratore unico, coinvolto anche penalmente nei fatti. In cassazione articolava quattro motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per asserita irragionevolezza dell'inversione dell'onere della prova in ipotesi di utili societari derivanti da reato dell'amministratore o di altri soci; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo della corrispondenza tra utili extrabilancio e proventi del reato altrui; 3) ulteriore vizio motivazionale per avere la CTR ritenuto che la difesa fosse fondata solo sulla mancata partecipazione alla vita sociale, trascurando altri elementi addotti per escludere incassi extracontabili; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere il giudice di merito escluso che la contribuente potesse contrastare la presunzione dell'Ufficio mediante presunzioni semplici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo inammissibile in cassazione un motivo diretto esclusivamente a sollevare una questione di legittimità costituzionale; ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché proposti in presenza di doppia conforme senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e senza specificare puntualmente dove e come le doglianze fossero state già dedotte e coltivate; ha infine rigettato il quarto motivo, chiarendo che la CTR non aveva negato in astratto la possibilità di prova contraria presuntiva, ma aveva rilevato che la contribuente non aveva provato che i maggiori ricavi sociali fossero stati accantonati o reinvestiti. Il ricorso è stato complessivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
la norma legittima l'accertamento presuntivo del maggior reddito e l'inversione dell'onere della prova; la questione di costituzionalità non può essere proposta come motivo autonomo di ricorso per cassazione quando non si traduca in un vizio della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non è deducibile, in ipotesi di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo specifica indicazione delle ragioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione di legge, ma nel caso di specie la doglianza non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza di merito
non è stato violato perché la CTR non ha escluso l'uso delle presunzioni, ma ha ritenuto non assolto l'onere di provare l'accantonamento o il reinvestimento degli utili
l'onere di dimostrare che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti incombe sul socio che contesti la presunzione di attribuzione
le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento e la difesa, ma la contribuente non ha fornito prova contraria idonea nei termini richiesti
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di costituzionalità, ma non ritenuto parametro idoneo a fondare l'accoglimento del motivo
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di costituzionalità, senza esito favorevole
art. 27 Cost.
richiamato nella questione di costituzionalità, in relazione all'asserita impropria assimilazione alla responsabilità penale
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di costituzionalità, ma la Corte evidenzia la ragionevole diversità tra processo tributario e penale
richiamato anche nel quarto motivo, senza che sia ravvisata la violazione denunciata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato
richiamato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità, senza rilievo decisivo nella motivazione
Massime di principio
- In tema di società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori redditi in capo alla società consente la presunzione di attribuzione degli utili ai soci, salva la prova contraria del socio che dimostri l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi nell'impresa.
- La prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili deve riguardare specificamente la destinazione extracontabile dei maggiori ricavi; non è sufficiente una difesa centrata solo sulla propria estraneità alla gestione sociale o sulla mancata partecipazione ai fatti illeciti.
- Nel giudizio di cassazione, una censura che si limiti a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma applicata è inammissibile se non si traduce in un concreto vizio della sentenza impugnata e se la rilevanza della questione non è correttamente ancorata alle questioni ritualmente dedotte.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello.
- La violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia correttamente applicato la presunzione di distribuzione degli utili e abbia rilevato che il contribuente non ha assolto l'onere di provare fatti contrari rilevanti, quali accantonamento o reinvestimento.
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