Cassazione Civile, Ordinanza n. 25498/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due atti di precetto notificati a un avvocato in forza di un decreto ingiuntivo e della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione a quel decreto. Il primo precetto fu notificato da una società che agiva dichiarandosi procuratrice speciale del creditore; il debitore propose opposizione deducendo, in sintesi, l'assenza di legittimazione della società a rappresentare il creditore, l'inesistenza o nullità della sua costituzione in giudizio e l'invalidità delle procure conferite ai difensori. La società rinunciò poi al primo precetto per un vizio formale, ma il debitore iscrisse comunque a ruolo l'opposizione. Successivamente fu notificato un secondo precetto fondato sulla sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo; anche questo fu opposto. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere sul primo precetto e regolò le spese secondo soccombenza virtuale, senza pronunciarsi espressamente sul secondo. La Corte d'appello rigettò il gravame sul primo precetto, dichiarò inammissibile la censura relativa all'omessa pronuncia sul secondo e condannò l'appellante anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi, tutti centrati sulla pretesa illegittimità della rappresentanza sostanziale e processuale conferita dal creditore a una società terza, sulla nullità della procura alle liti rilasciata da quest'ultima ai difensori, sull'asserita omissione di pronuncia sui motivi relativi al secondo precetto e sulla condanna per responsabilità aggravata e spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, in gran parte perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché molte censure riproponevano questioni già coperte da giudicato interno; ha inoltre confermato la validità della rappresentanza processuale coesistente del procuratore generale ad negotia rispetto al rappresentato, richiamando la possibilità che il rappresentato subentri in qualunque momento. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché non investivano in modo pertinente la motivazione della sentenza d'appello e, per parte decisiva, perché si scontravano con un giudicato interno formatosi sulla qualificazione di alcuni motivi di opposizione come opposizione agli atti esecutivi. Ha ritenuto inammissibile anche il settimo motivo, diretto contro la condanna alle spese e alla responsabilità aggravata, perché formulato in modo generico e non come critica giuridica specifica. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e gli ha imposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, ritenendo l'impugnazione connotata da mala fede o colpa grave e integrativa di abuso del processo.
Norme richiamate
richiamato solo come vizio formale del primo precetto, poi rinunciato dalla creditrice
richiamato quale base della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
evocato nei motivi per sostenere questioni di capacità e legittimazione processuale
richiamato per la rappresentanza processuale mediante procuratore generale o institore
evocato per sostenere la nullità della costituzione in giudizio e della difesa tecnica
evocato con riferimento alla validità della procura alle liti
usato per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore per abuso del processo e responsabilità aggravata
evocato nei motivi sulla legittimazione ad agire e resistere
evocato nei motivi sulla sanatoria/regolare costituzione del rapporto processuale
base della declaratoria di inammissibilità per mancanza di critica specifica alla motivazione impugnata
norma processuale che individua i vizi denunciati con il ricorso per cassazione
richiamato per l'inammissibilità dell'impugnazione relativa al secondo precetto, trattata come opposizione agli atti esecutivi
evocato con riferimento alla rinuncia agli atti e alla cessazione del processo
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato
evocato nel tentativo di limitare la rappresentanza societaria a persone fisiche dipendenti
evocato nel tentativo di ricondurre la rappresentanza all'institore
evocato nel tentativo di ricondurre i poteri dell'institore
evocato nel tentativo di ricondurre i poteri del procuratore
evocato per sostenere la tesi del falsus procurator
evocato per contestare la natura del rapporto di mandato/procura
evocato nel motivo sul presunto limite alle attività di recupero crediti
richiamato indirettamente quale disciplina degli iscritti abilitati al recupero crediti per gli enti locali
richiamata nel motivo relativo all'attività di recupero crediti degli iscritti all'albo
art. 6 CEDU
richiamato in motivazione come parametro dell'accesso alla tutela giurisdizionale
art. 111 Cost.
richiamato in motivazione quale parametro della ragionevole durata del processo
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché in tal caso equivale alla mancata enunciazione di un motivo idoneo ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
- Quando una statuizione del giudice di merito non viene impugnata, su di essa si forma giudicato interno; le censure successive che presuppongono la sua rimozione sono inammissibili.
- La rappresentanza processuale conferita ad un procuratore generale ad negotia coesiste con quella del rappresentato, il quale può subentrare e sostituirsi al rappresentante in qualsiasi momento del processo, anche nella fase iniziale del grado.
- Non esiste un divieto generale che impedisca a una società di conferire ad altra società un potere di rappresentanza sostanziale e processuale, purché tale potere derivi da una valida procura e sia compatibile con la disciplina applicabile.
- La mera proposizione di censure generiche contro una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., senza una critica giuridica puntuale, non consente l'accoglimento del motivo e può legittimare la conferma della sanzione per abuso del processo.
- L'impugnazione che reitera doglianze già respinte in modo definitivo, senza individuare vizi di legittimità effettivi, può essere qualificata come condotta processuale abusiva e giustificare una condanna sanzionatoria ulteriore.
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