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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25498/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da due atti di precetto notificati a un avvocato in forza di un decreto ingiuntivo e della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione a quel decreto. Il primo precetto fu notificato da una società che agiva dichiarandosi procuratrice speciale del creditore; il debitore propose opposizione deducendo, in sintesi, l'assenza di legittimazione della società a rappresentare il creditore, l'inesistenza o nullità della sua costituzione in giudizio e l'invalidità delle procure conferite ai difensori. La società rinunciò poi al primo precetto per un vizio formale, ma il debitore iscrisse comunque a ruolo l'opposizione. Successivamente fu notificato un secondo precetto fondato sulla sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo; anche questo fu opposto. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere sul primo precetto e regolò le spese secondo soccombenza virtuale, senza pronunciarsi espressamente sul secondo. La Corte d'appello rigettò il gravame sul primo precetto, dichiarò inammissibile la censura relativa all'omessa pronuncia sul secondo e condannò l'appellante anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi, tutti centrati sulla pretesa illegittimità della rappresentanza sostanziale e processuale conferita dal creditore a una società terza, sulla nullità della procura alle liti rilasciata da quest'ultima ai difensori, sull'asserita omissione di pronuncia sui motivi relativi al secondo precetto e sulla condanna per responsabilità aggravata e spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, in gran parte perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché molte censure riproponevano questioni già coperte da giudicato interno; ha inoltre confermato la validità della rappresentanza processuale coesistente del procuratore generale ad negotia rispetto al rappresentato, richiamando la possibilità che il rappresentato subentri in qualunque momento. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché non investivano in modo pertinente la motivazione della sentenza d'appello e, per parte decisiva, perché si scontravano con un giudicato interno formatosi sulla qualificazione di alcuni motivi di opposizione come opposizione agli atti esecutivi. Ha ritenuto inammissibile anche il settimo motivo, diretto contro la condanna alle spese e alla responsabilità aggravata, perché formulato in modo generico e non come critica giuridica specifica. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e gli ha imposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, ritenendo l'impugnazione connotata da mala fede o colpa grave e integrativa di abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato solo come vizio formale del primo precetto, poi rinunciato dalla creditrice

  • art. 648 c.p.c.

    richiamato quale base della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo

  • art. 75 c.p.c.

    evocato nei motivi per sostenere questioni di capacità e legittimazione processuale

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato per la rappresentanza processuale mediante procuratore generale o institore

  • art. 82 c.p.c.

    evocato per sostenere la nullità della costituzione in giudizio e della difesa tecnica

  • art. 83 c.p.c.

    evocato con riferimento alla validità della procura alle liti

  • art. 96 c.p.c.

    usato per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore per abuso del processo e responsabilità aggravata

  • art. 100 c.p.c.

    evocato nei motivi sulla legittimazione ad agire e resistere

  • art. 182 c.p.c.

    evocato nei motivi sulla sanatoria/regolare costituzione del rapporto processuale

  • art. 366 c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità per mancanza di critica specifica alla motivazione impugnata

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale che individua i vizi denunciati con il ricorso per cassazione

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità dell'impugnazione relativa al secondo precetto, trattata come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 306 c.p.c.

    evocato con riferimento alla rinuncia agli atti e alla cessazione del processo

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2094 c.c.

    evocato nel tentativo di limitare la rappresentanza societaria a persone fisiche dipendenti

  • art. 2203 c.c.

    evocato nel tentativo di ricondurre la rappresentanza all'institore

  • art. 2204 c.c.

    evocato nel tentativo di ricondurre i poteri dell'institore

  • art. 2209 c.c.

    evocato nel tentativo di ricondurre i poteri del procuratore

  • art. 1398 c.c.

    evocato per sostenere la tesi del falsus procurator

  • art. 1703 c.c.

    evocato per contestare la natura del rapporto di mandato/procura

  • art. 115 TULPS

    evocato nel motivo sul presunto limite alle attività di recupero crediti

  • art. 53 d.lgs. 446/1997

    richiamato indirettamente quale disciplina degli iscritti abilitati al recupero crediti per gli enti locali

  • l. 265/2002

    richiamata nel motivo relativo all'attività di recupero crediti degli iscritti all'albo

  • art. 6 CEDU

    richiamato in motivazione come parametro dell'accesso alla tutela giurisdizionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato in motivazione quale parametro della ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché in tal caso equivale alla mancata enunciazione di un motivo idoneo ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
  • Quando una statuizione del giudice di merito non viene impugnata, su di essa si forma giudicato interno; le censure successive che presuppongono la sua rimozione sono inammissibili.
  • La rappresentanza processuale conferita ad un procuratore generale ad negotia coesiste con quella del rappresentato, il quale può subentrare e sostituirsi al rappresentante in qualsiasi momento del processo, anche nella fase iniziale del grado.
  • Non esiste un divieto generale che impedisca a una società di conferire ad altra società un potere di rappresentanza sostanziale e processuale, purché tale potere derivi da una valida procura e sia compatibile con la disciplina applicabile.
  • La mera proposizione di censure generiche contro una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., senza una critica giuridica puntuale, non consente l'accoglimento del motivo e può legittimare la conferma della sanzione per abuso del processo.
  • L'impugnazione che reitera doglianze già respinte in modo definitivo, senza individuare vizi di legittimità effettivi, può essere qualificata come condotta processuale abusiva e giustificare una condanna sanzionatoria ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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