Cassazione Civile, Ordinanza n. 16026/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva accertato per l’anno d’imposta 2008 un maggior reddito a carico di una società di persone ritenuta non operativa, con conseguente imputazione per trasparenza ai soci della quota di reddito di partecipazione. Alla contribuente, socia al 50%, era stato notificato un autonomo avviso di accertamento IRPEF, da lei impugnato. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo provata l’oggettiva impossibilità della società di conseguire ricavi per il mancato incasso di parte di un contributo pubblico. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, per essere stati i giudizi di merito celebrati senza la partecipazione della società e dell’altro socio. Con un secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 30 L. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto dimostrata la causa oggettiva di disapplicazione della disciplina delle società non operative. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale lamentando la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e di legittimazione attiva dell’ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che, in materia di accertamento del reddito delle società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci quando non siano dedotte questioni personali. Poiché nel giudizio di merito non avevano partecipato né la società né l’altro socio, e poiché i relativi giudizi di legittimità erano già stati definiti con ordini di rimessione al primo giudice, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione, per la trattazione unitaria della controversia con tutti i litisconsorti necessari. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto
artt. 14, 29 e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati a sostegno della necessità dell’integrazione del contraddittorio e della riunione dei giudizi tributari
artt. 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c.
richiamati come norme processuali violate per la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro di regolarità del giusto processo
art. 30, commi 1 e 4-bis, L. n. 724/1994
richiamato in relazione alla disciplina delle società non operative e alle cause oggettive di esclusione/disapplicazione
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova circa le cause oggettive di impossibilità di conseguire ricavi
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla sottoscrizione e validità dell’avviso di accertamento
base normativa dell’imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci
impone l’integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando vi sia litisconsorzio necessario
richiamato per la possibilità di riunione dei processi connessi
richiamato per il deposito di memoria in camera di consiglio
Massime di principio
- In materia di accertamento del reddito delle società di persone e della sua imputazione ai soci, la controversia investe elementi comuni della fattispecie impositiva e, salvo questioni personali, comporta litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci.
- La mancata partecipazione al giudizio di merito di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell’intero processo e della sentenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
- Nel processo tributario, quando la nullità dipende dalla violazione del litisconsorzio necessario e non sia possibile la ricomposizione del contraddittorio in cassazione, la causa va rimessa al primo giudice per la trattazione unitaria.
- La prova delle cause oggettive idonee a superare la presunzione di operatività delle società di comodo grava sul contribuente che le invoca; tuttavia, nel caso concreto, tale profilo resta assorbito se viene rilevata la nullità processuale per difetto di contraddittorio.
- Il ricorso incidentale resta assorbito quando il giudizio venga cassato per una ragione preliminare e assorbente di ordine processuale.
- La disciplina del litisconsorzio necessario nel processo tributario mira a evitare giudicati tra loro incompatibili su posizioni dipendenti da un unico accertamento presupposto.
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