Cassazione Civile, Ordinanza n. 19000/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una socia, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con il quale le venivano attribuiti redditi di partecipazione pari alla quota del 49,72% degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, a sua volta colpita da accertamento per maggior reddito d'impresa derivante da ricavi non contabilizzati. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la socia potesse contestare autonomamente l'esistenza del maggior reddito societario pur a fronte della definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, in presenza di accertamento definitivo nei confronti della società, il socio non potrebbe più contestare l'esistenza o l'ammontare del reddito di impresa, ma solo provare di non aver ricevuto utili extracontabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio promosso dal socio contro l'accertamento del reddito di partecipazione in una società di capitali a ristretta base partecipativa, la definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione o per vizi procedurali non preclude la contestazione, anche nel merito, del maggior reddito societario. In tali ipotesi viene meno il vincolo di pregiudizialità e il socio può contestare sia la presunta distribuzione degli utili sia l'effettiva esistenza del maggior reddito accertato in capo alla società. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese perché la contribuente è rimasta intimata e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dall'amministrazione per sostenere la dipendenza dell'accertamento del reddito di partecipazione da quello del reddito societario; la Corte ne esclude la lettura proposta dal ricorrente, riaffermando che la definitività dell'accertamento societario per mancata impugnazione non impedisce al socio di contestare nel merito il maggior reddito.
Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente secondo cui il socio potrebbe soltanto dimostrare di non aver percepito utili, poiché ritiene ancora contestabile l'esistenza stessa del maggior reddito societario.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma processuale asseritamente violata; la Corte non ravvisa alcuna violazione nella decisione di merito che ha consentito la contestazione autonoma del socio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocata dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità processuali, invocata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombe un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal socio avverso l'accertamento del reddito di partecipazione di una società a ristretta base partecipativa, la definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione o per vizi procedurali non fa sorgere un vincolo preclusivo sul merito della pretesa fiscale nei confronti del socio.
- Quando l'accertamento societario non è divenuto definitivo per una decisione di merito sulla sua fondatezza, ma solo per ragioni processuali o per mancata impugnazione, il socio conserva il potere di contestare sia la presunta distribuzione degli utili sia l'effettiva esistenza del maggior reddito imputato alla società.
- L'onere probatorio in materia di redditi di partecipazione non si riduce, in presenza di accertamento definitivo per ragioni formali nei confronti della società, alla sola prova della mancata percezione degli utili, potendo il socio contestare anche il presupposto sostanziale dell'imputazione.
- La pregiudizialità tra accertamento societario e accertamento del socio opera solo quando il primo sia stato definito con accertamento giudiziale nel merito, non quando la definitività derivi da omissione di impugnazione o da vizi dell'impugnativa.
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