Sentenza del 05/08/2024 n. 22008 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, ammessa all’aliquota agevolata prevista per la produzione di forza motrice in stabilimenti industriali, chiedeva il rimborso della maggiore accisa pagata sul gasolio acquistato dal 22 maggio 2015 al 31 marzo 2017. L’Ufficio aveva negato il rimborso contestando irregolarità nei registri di produzione, in particolare cancellazioni ritenute contrarie all’art. 2219 c.c. La CTP di Potenza aveva accolto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale per la mancata redazione di un PVC. In Cassazione l’Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, che il PVC e il contraddittorio preventivo previsti dall’art. 19, comma 4, TUA riguardano gli accertamenti di maggiori imposte, non il diniego di una domanda di rimborso; ha inoltre sostenuto che la società non aveva indicato quali concrete difese avrebbe potuto presentare. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla censura relativa al valore della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, nel rigettare una domanda di rimborso di accise, l’Ufficio non è tenuto a notificare preventivamente un PVC ai sensi dell’art. 19, comma 4, TUA: tale garanzia è funzionale a un successivo atto di accertamento di maggiori imposte, che nella controversia mancava. Nelle controversie di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i presupposti del proprio credito; inoltre, il diniego può essere tacito e l’Ufficio può svolgere le proprie difese in giudizio. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stato deciso in via definitiva se il rimborso spettasse nel merito.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
La formulazione della norma prevede, in caso di accertamento di maggiori imposte, la contestazione preventiva da parte dell'Ufficio di un PVC, a seguito del quale il contribuente ha a disposizione il termine dilatorio di sessanta giorni.
Il PVC e il termine per presentare osservazioni sono richiesti quando l’Amministrazione procede a un accertamento di maggiori imposte e il verbale è strumentale al successivo atto impositivo; non si applicano, invece, al semplice rigetto di una richiesta di rimborso.
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Che si tratti di PVC strumentale all'accertamento di maggiori imposte lo si ricava sia dal rinvio all' art. 12 L. n. 212/2000 , ancorché mediato dal riferimento al principio di cooperazione, sia dall'espresso riferimento alla strumentalità del PVC ad atti di recupero di imposte non versate, quali l'avviso di pagamento ex art. 15 TUA, nonché gli atti consequenziali (atti di contestazione o irrogazione sanzioni correlati ai tributi cui si riferiscono).
Il richiamo al principio di cooperazione non estende il contraddittorio preventivo a ogni procedimento tributario: nel contesto dell’art. 19, comma 4, TUA, riguarda la contestazione diretta al recupero di imposte non versate.
Art. 21, comma 2, e art. 19, lett. g), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In primo luogo, il diniego dell'Ufficio non deve necessariamente essere espresso, potendo essere tacito ( art. 21 , comma 2 e 19, lett. g) D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ) e, quindi, immotivato.
Nel contenzioso relativo a un rimborso, la disciplina processuale ammette che il diniego sia tacito; perciò non si può ricavare da essa un obbligo generale di motivare preventivamente il rigetto con un PVC.
Art. 23, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In secondo luogo, la natura dell'Amministrazione finanziaria di convenuto sostanziale in sede di controversia di rimborso di imposte non cristallizza, neanche per quest'ultima, le ragioni del contenzioso, potendo l'Ufficio in sede giurisdizionale esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all' art. 23 D.Lgs. n. 546/1992 sulla base di argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la eventuale motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa.
Nelle controversie di rimborso l’Ufficio può articolare nelle controdeduzioni giudiziali argomenti ulteriori rispetto a quelli esposti nel diniego amministrativo; le ragioni della controversia non restano quindi necessariamente fissate nella fase amministrativa.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata per il motivo di ricorso relativo alla violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato accolto.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata per la censura di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; la censura è stata dichiarata assorbita, senza decisione nel merito.
La società aveva denunciato, tramite il secondo motivo, l’omessa pronuncia su una censura relativa alla comunicazione dei motivi ostativi; la Corte non ha deciso la questione perché il motivo è rimasto assorbito.
È la disposizione invocata dall’Ufficio per contestare le cancellazioni nei registri di produzione. La Corte di cassazione non ne ha valutato l’applicazione né ha deciso se le irregolarità giustificassero il diniego del rimborso.
Massime di principio
- Il PVC previsto dall’art. 19, comma 4, TUA è necessario nel procedimento diretto all’accertamento di maggiori imposte, non quando l’Ufficio si limita a respingere una domanda di rimborso.
- Nelle controversie per il rimborso di imposte o accise il contribuente è attore in senso sostanziale: deve allegare e provare i fatti che fondano il diritto alla restituzione.
- Il diniego di rimborso può essere tacito; l’assenza di un PVC o di una motivazione amministrativa articolata non determina, di per sé, l’invalidità del rigetto per violazione del contraddittorio preventivo.
- Nel giudizio di rimborso l’Amministrazione può svolgere nelle controdeduzioni difese giuridiche ulteriori rispetto a quelle eventualmente indicate nella fase amministrativa.
- La cassazione con rinvio non riconosce automaticamente il diritto al rimborso: il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia secondo il principio di diritto enunciato e regolare le spese.
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