Cassazione Civile, Ordinanza n. 02973/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il destinatario di un estratto di condanna e di un invito al pagamento per euro 25.929,17, relativi a spese di giustizia di un processo penale definito con sentenza passata in giudicato, propose opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che le somme richieste non fossero adeguatamente supportate da prova e che alcune voci di spesa non fossero riferibili al solo reato per il quale era stato condannato. Il giudice di pace o il tribunale di merito non è indicato; dalla vicenda risulta che l'opposizione è stata respinta in primo e in secondo grado. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, l'erroneità della decisione di merito che aveva esaminato nel merito l'opposizione, mentre il Ministero resisteva e proponeva anche ricorso incidentale. La Corte ha rilevato d'ufficio che l'opposizione era originariamente non proponibile, perché indirizzata contro un invito al pagamento emesso prima dell'iscrizione a ruolo e quindi estraneo alla sequenza della riscossione coattiva; per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che contro l'invito al pagamento per spese di giustizia penali non fossero ammissibili opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi né azione di accertamento negativo del credito, poiché mancava un interesse ad agire attuale: tali rimedi presuppongono infatti un atto tipico della riscossione coattiva, come cartella di pagamento, esecuzione, intimazione o altro atto esecutivo/prodromico tipizzato. Poiché l'opposizione era stata proposta contro un atto amministrativo di autoliquidazione del credito, anteriore al ruolo e non presupposto necessario dell'iscrizione a ruolo, la domanda era inammissibile ab origine. Di conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., con travolgimento anche della sentenza di primo grado. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la novità della questione. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione è rimedio esperibile solo quando vi sia un atto della riscossione o dell'esecuzione contro cui sia attuale l'interesse a contestare la pretesa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha disciplinato il procedimento camerale nel quale è stata riservata la decisione.
art. 382 c.p.c.
terzo comma, ultimo periodo
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 226 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiama le garanzie giurisdizionali della riscossione delle spese di giustizia e il collegamento con la riscossione mediante ruolo.
art. 223 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che il recupero delle spese di giustizia avvenga mediante ruolo e con le modalità della riscossione coattiva.
art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'invito al pagamento non è più necessariamente prodromico all'iscrizione a ruolo dopo la modifica legislativa richiamata dalla Corte.
art. 212 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'invito al pagamento emesso ai sensi di tale norma non è atto idoneo a fondare opposizione esecutiva o azione di accertamento negativo prima del ruolo.
art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il ruolo costituisce titolo esecutivo nel procedimento di riscossione coattiva.
art. 29 d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46
Per le entrate non tributarie le opposizioni esecutive e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'interesse all'azione di accertamento negativo è configurato soltanto in relazione ad atti successivi all'iscrizione a ruolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione perché la pronuncia è stata di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di recupero di spese di giustizia penali, i rimedi oppositivi civili presuppongono un atto della riscossione coattiva o comunque un atto esecutivo/prodromico tipizzato; in assenza di tale atto manca l'interesse ad agire.
- L'invito al pagamento emesso dall'amministrazione prima dell'iscrizione a ruolo ha natura meramente amministrativa e di autoliquidazione del credito, non possiede efficacia esecutiva e non è autonomamente opponibile ex art. 615 c.p.c. o come atto esecutivo.
- L'azione di accertamento negativo del credito, in questo settore, è ammissibile solo rispetto ad atti successivi all'iscrizione a ruolo, non rispetto a mere richieste di pagamento anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
- Quando la Corte di cassazione rileva che la causa non poteva essere proposta, può cassare senza rinvio la decisione impugnata, travolgendo le pronunce di merito già rese.
- La novità della questione può giustificare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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