Sentenza del 21/05/2019 n. 13621 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2007, contestando l'assoggettabilità autonoma all'imposta delle opere idrauliche e delle infrastrutture serventi le centrali, quali dighe, condotte, canali, bacini e gallerie. Ha inoltre contestato la determinazione della base imponibile mediante criteri diversi dal valore contabile, la motivazione e la prova dell'accertamento, l'utilizzo dell'accertamento induttivo e l'applicazione delle sanzioni, invocando l'obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le opere idrauliche dotate di autonomia funzionale, solidità, consistenza volumetrica e stabile incorporazione al suolo possono essere accertate separatamente dalla centrale elettrica. Per gli immobili del gruppo catastale D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'attribuzione della rendita catastale è applicabile il criterio del valore contabile risultante dalle scritture, al lordo degli ammortamenti. L'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo poiché la società non aveva collaborato nella fase precontenziosa e non aveva consentito l'accesso al libro cespiti; la documentazione prodotta solo successivamente non poteva rimediare a tale condotta. Sono state inoltre confermate le sanzioni, non essendo ravvisabile un'oggettiva incertezza normativa. La società è stata condannata al pagamento di 7.200 euro per spese di lite, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La nozione di fabbricato ai fini ICI comprende anche opere e manufatti stabilmente incorporati al suolo che, pur servendo una centrale elettrica, presentano autonomia funzionale e caratteristiche proprie.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile ICI è determinata, fino all'attribuzione della rendita, sulla base del valore contabile risultante dalle scritture, al lordo degli ammortamenti.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, convertito dalla L. n. 1249 del 1939
Ai fini catastali, nelle centrali elettriche rilevano anche gli elementi strutturalmente connessi o essenziali al complesso produttivo, compresi impianti mobili indispensabili al ciclo di produzione.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possa accedere qualsiasi mezzo di unione, nonché dalle parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
La norma interpretativa impone di includere nella rendita catastale gli impianti essenziali alla centrale, anche se non materialmente incorporati al suolo; non esclude però l'autonoma rilevanza di opere idrauliche dotate di propria funzione e consistenza.
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337
La procedura di attribuzione della rendita catastale non rende automaticamente inapplicabile il criterio contabile prima della presentazione della richiesta di accatastamento. Dalla richiesta il contribuente entra nel sistema catastale e può maturare un credito o un debito in relazione alla rendita attribuita.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La disapplicazione delle sanzioni è possibile in presenza di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria, valutata in senso oggettivo.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
L'incertezza normativa oggettiva può escludere la responsabilità sanzionatoria quando renda inevitabilmente incerti contenuto, oggetto e destinatari dell'obbligo tributario.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; nel caso concreto tale condizione è stata esclusa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Le opere funzionalmente collegate a un impianto industriale non devono necessariamente essere tassate unitariamente: se hanno autonomia funzionale, consistenza e stabile incorporazione al suolo, possono costituire immobili autonomamente accertabili.
- Nelle centrali elettriche, gli impianti essenziali al ciclo produttivo concorrono alla determinazione della rendita catastale anche se non sono fisicamente incorporati al suolo; ciò non comporta però l'assorbimento automatico di tutte le opere serventi nella centrale principale.
- Per gli immobili di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e contabilizzati separatamente, il valore contabile è il criterio ordinario fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale.
- La presentazione della richiesta di accatastamento segna il passaggio al sistema catastale, ma non produce automaticamente effetti retroattivi per periodi anteriori alla richiesta.
- La mancata collaborazione del contribuente durante la fase di controllo, soprattutto il rifiuto di esibire le scritture contabili, può legittimare l'accertamento induttivo e limitare l'utilizzabilità successiva della documentazione non esibita.
- La produzione in giudizio della contabilità precedentemente negata o non esibita può non essere valutata e non obbliga il giudice tributario a supplire alle carenze probatorie causate dal contribuente.
- La semplice complessità della materia o l'esistenza di interpretazioni sostenute dal contribuente non basta a escludere le sanzioni: occorre un'incertezza normativa oggettiva, inevitabile e riconoscibile anche dal giudice.
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