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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15699/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di terreno stipulata con efficacia sospensiva subordinata al rilascio di concessione edilizia, poi avveratasi. In seguito l'Ufficio emise avvisi di accertamento per IRPEF, ritenendo realizzata una plusvalenza non dichiarata. La lite proseguì con distinti giudizi sulla pretesa impositiva e sulla cartella di pagamento emessa in base alla sentenza che aveva rideterminato la plusvalenza in misura inferiore. La contribuente ricorse per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso la cartella, deducendo, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 per mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere; dall'altro, errores in procedendo e in iudicando e omesso esame del decreto di estinzione del giudizio relativo agli avvisi di accertamento, sostenendo che la lite fiscale fosse stata definita e che il ruolo non fosse più dovuto. Nei motivi successivi contestava comunque la correttezza della decisione della CTR in ordine alla pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla contribuente, attestante l'avvenuto sgravio dei tributi da parte dell'amministrazione finanziaria, sgravio motivato dal fatto che la Corte di cassazione aveva già dichiarato non dovuti i tributi iscritti a ruolo e oggetto della presente impugnazione. Poiché la documentazione è stata notificata all'Avvocatura dello Stato e questa non ha formulato eccezioni, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione è stata adottata sulle spese nei confronti della società di riscossione rimasta intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulti documentalmente l'avvenuto sgravio dei ruoli impugnati per sopravvenuta non debenza del tributo, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione se l'estinzione dell'interesse alla decisione emerge da fatti sopravvenuti e non contestati dalla controparte costituita.
  • In presenza di sgravio integrale della pretesa iscritta a ruolo, il processo si chiude senza esame dei motivi di ricorso e con compensazione delle spese tra le parti costituite, ove ricorrano i presupposti di mancata contestazione.
  • Nel giudizio tributario, la cartella conseguente a una sentenza che ridetermina il quantum della plusvalenza non può essere scrutinata nel merito ove il credito sia stato successivamente annullato o sgravato dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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