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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17504/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una contribuente, con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato in misura molto più elevata il valore della plusvalenza realizzata dalla cessione di una licenza taxi rispetto al prezzo dichiarato nell'atto di vendita, recuperando a tassazione maggiore IRPEF. L'Ufficio ha fondato la rettifica su un accertamento presuntivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, richiamando dati tratti da internet, stampa, un bando del Comune di Bologna e altre circostanze ritenute sintomatiche di un valore di mercato superiore. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, riducendo il valore accertato; in appello la CTR, anche acquisendo d'ufficio informazioni dalla Guardia di Finanza sul costo medio delle licenze taxi a Firenze, ha accolto l'appello dell'Agenzia e respinto quello incidentale della contribuente. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 per mancata allegazione agli atti impositivi dei documenti richiamati; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia su censure relative alla motivazione dell'atto, all'uso del metodo induttivo e alla presunzione tra valore di mercato e prezzo dichiarato; 3) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la CTR supplito alle carenze probatorie dell'Ufficio tramite poteri istruttori officiosi; 4) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per aver fondato la decisione su presunzioni non gravi, precise e concordanti, basate su dati empirici, giornalistici e su una relazione della Guardia di Finanza ritenuta non scientifica e riferita a un periodo successivo.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e accolto il quarto. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione dell'avviso, osservando che, pur richiamando atti non allegati, l'atto era comunque comprensibile e che la contribuente aveva potuto difendersi compiutamente; ha inoltre escluso la nullità per omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse implicitamente respinto le censure sulla motivazione. Quanto ai poteri istruttori del giudice tributario, ha affermato che la richiesta di relazioni tecniche alla Guardia di Finanza è consentita dall'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 quando serve ad approfondire elementi già acquisiti e non a sostituire l'onere probatorio dell'Ufficio. È invece stato ritenuto fondato il motivo relativo alla prova presuntiva: la CTR non ha indicato in modo adeguato i fatti noti da cui inferire la plusvalenza e ha attribuito rilievo a elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, utilizzando dati empirici e successivi al trasferimento della licenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    prescrive la necessità che agli atti impositivi siano allegati i documenti in essi richiamati

    l'atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; i documenti richiamati, se non già noti al contribuente, devono essere allegati o almeno riprodotti nel contenuto essenziale

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiesta di relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza

    il giudice tributario può acquisire relazioni tecniche per integrare il quadro probatorio in presenza di obiettiva incertezza, senza però sostituirsi alle parti nell'assolvimento dell'onere della prova

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    accertamento su base presuntiva

    l'Ufficio può determinare la base imponibile mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve verificare la consistenza degli elementi presuntivi e la loro idoneità a sostenere la pretesa

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale resta in capo all'Amministrazione; il giudice non può colmare carenze probatorie dell'Ufficio

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite e non su un surrogato dell'onere probatorio della parte pubblica

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono ammissibili solo se fondate su fatti noti idonei a rendere ragionevolmente possibile il fatto ignoto, con requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 111 Cost.

    il principio di terzietà del giudice limita i poteri istruttori officiosi, impedendo che essi siano usati per supplire alle carenze di allegazione e prova delle parti

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni semplici, il giudice di merito deve indicare con chiarezza i fatti noti posti a base dell'inferenza e verificare che essi siano connotati da gravità, precisione e concordanza.
  • La prova presuntiva è utilizzabile solo se il fatto da provare è desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità e regole di გამოცდილienza; non è richiesta una relazione di necessità assoluta, ma la motivazione deve rendere controllabile il percorso inferenziale.
  • Il potere del giudice tributario di richiedere relazioni tecniche a organi pubblici può essere esercitato per integrare elementi già acquisiti o per superare obiettive incertezze, ma non per sostituirsi all'Amministrazione nell'onere di provare la pretesa.
  • La mancata allegazione dei documenti richiamati nell'atto impositivo non determina automaticamente invalidità quando tali elementi non siano decisivi e il contribuente sia comunque stato posto in condizione di difendersi compiutamente.
  • L'omessa pronuncia può escludersi quando la motivazione della sentenza, pur sintetica, mostri di avere disatteso in modo sostanziale le questioni devolute al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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