Cassazione Civile, Ordinanza n. 18100/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF per gli anni 2008 e 2009. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che la documentazione contabile e il prospetto riepilogativo prodotti non fossero idonei a superare le contestazioni del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, fondato su movimenti bancari e compensi per attività di amministrazione di condomini. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972, dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in base al principio di vicinanza della prova, spettasse all'Amministrazione dimostrare che i prelevamenti e versamenti non annotati erano riferibili ad operazioni imponibili, mentre la CTR avrebbe erroneamente posto su di lui l'onere di provare l'estraneità dei movimenti ai redditi dichiarati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in materia di accertamenti bancari, la presunzione legale prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 resta ferma per i versamenti sui conti dei professionisti/lavoratori autonomi, con conseguente onere del contribuente di fornire prova analitica della loro estraneità a fatti imponibili; per i prelevamenti, invece, è venuta meno l'equiparazione con l'attività imprenditoriale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. Ha inoltre ribadito che la prova liberatoria deve essere specifica e analitica per ciascun movimento bancario. Poiché la sentenza impugnata si era conformata a tali principi, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come norma processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e probatorio.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
costituisce la base della presunzione legale sui movimenti bancari; per i versamenti sui conti di professionisti e lavoratori autonomi il contribuente deve fornire prova analitica della loro irrilevanza fiscale; la Corte richiama il venir meno dell'equiparazione, per i prelevamenti, dopo Corte cost. n. 228 del 2014.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'accertamento e sull'onere probatorio.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente come disposizione affine in materia IVA sugli accertamenti fondati sui movimenti bancari.
invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza della presunzione legale, l'onere di prova liberatoria grava sul contribuente.
art. 51, comma 2, n. 2 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in via di parallelismo con l'art. 32 d.P.R. 600/1973, come presunzione legale in materia IVA sui movimenti bancari.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario dei redditi, i versamenti su conto corrente del professionista o lavoratore autonomo operano come presunzione legale di ricavi o compensi, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- La prova liberatoria del contribuente non può essere generica: deve essere analitica e riferita a ciascuna singola movimentazione bancaria, indicando la concreta provenienza e la causa non imponibile del versamento.
- Per i prelevamenti sui conti dei professionisti non opera più l'automatica presunzione di maggiore reddito nei limiti in cui sia venuta meno l'equiparazione con l'attività imprenditoriale, all'esito della giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte.
- Il giudice di merito, quando si controverte su accertamenti bancari, deve verificare rigorosamente l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni offerte per ogni movimento, non potendo sostituire alla presunzione legale un apprezzamento meramente astratto di ragionevolezza.
- Quando l'Ufficio fonda la ripresa su dati desunti da documentazione bancaria e verbali di verifica, la contestazione del contribuente deve specificamente confutare tali elementi con prova contraria puntuale; in difetto, la ripresa è legittima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →