Cassazione Civile, Ordinanza n. 19013/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria disposta dall’agente della riscossione su immobili conferiti in fondo patrimoniale insieme al coniuge. La pretesa garantita derivava da cartelle di pagamento riferite a debiti fiscali di una società di cui il ricorrente era collegato; il contribuente sosteneva che tali debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia e che, inoltre, né lui né il coniuge avessero ricevuto utilità economiche dalla società nel periodo rilevante. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, il ricorrente ha censurato la decisione della CTR perché avrebbe violato il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione sull’applicabilità dell’art. 170 c.c. all’ipoteca esattoriale e, soprattutto, perché la motivazione sarebbe stata apparente e incomprensibile, non avendo esaminato la documentazione prodotta a sostegno dell’estraneità del debito ai bisogni familiari.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR si sia attenuta al principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di cassazione: l’opponibilità del fondo patrimoniale richiede la prova che il fatto generatore dell’obbligazione sia estraneo ai bisogni della famiglia, e tale prova grava sul debitore opponente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR si era limitata a enunciazioni astratte e non aveva affrontato le specifiche deduzioni e la documentazione prodotta dal contribuente; la motivazione risultava quindi apparente/incomprensibile, in violazione del minimo costituzionale di motivazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la CTR non ha violato tale vincolo perché si è collocata nel solco del principio già affermato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione all’asserito mancato rispetto del principio di diritto sul fondo patrimoniale e sull’ipoteca esattoriale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
la motivazione apparente o incomprensibile integra nullità della sentenza per violazione del requisito essenziale di motivazione.
la sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione; la sua omissione o apparente formulazione comporta nullità.
richiamato nel precedente giudizio di legittimità per l’assetto del fondo patrimoniale.
si applica anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 sui beni del fondo patrimoniale; l’esecuzione/garanzia sui beni del fondo è legittima solo per debiti contratti per bisogni della famiglia o se il creditore ignorava tale estraneità.
l’iscrizione ipotecaria esattoriale è soggetta alla disciplina dell’art. 170 c.c. quando incide su beni del fondo patrimoniale.
art. 111, comma 6, Cost.
è richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- L’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione ipotecaria esattoriale su beni compresi nel fondo patrimoniale: la garanzia non è opponibile solo perché si tratta di ipoteca e non di esecuzione.
- Quando il debitore oppone il fondo patrimoniale alla riscossione, deve provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo, sia che il debito trae origine da fatti estranei ai bisogni della famiglia, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione.
- Ai fini dell’opponibilità del fondo, rileva la natura concreta del fatto generatore del debito e non la mera qualità formale dell’obbligazione; restano fuori dalla tutela le obbligazioni non collegate alle esigenze familiari, come quelle voluttuarie o meramente speculative, se accertate in fatto.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di accertare in concreto i fatti rilevanti e di valutare le prove dedotte dalle parti.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni astratte o stereotipate senza confrontarsi con le specifiche deduzioni e prove poste a base della domanda o dell’eccezione, rendendo impossibile il controllo sul ragionamento decisorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18990/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18991/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18995/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18999/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19001/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19010/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →