Cassazione Civile, Ordinanza n. 11678/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti relativi a operazioni doganali e IVA all'importazione connesse a un deposito fiscale. A una società era stata contestata la falsa attestazione dell'ingresso di merci nel proprio deposito IVA; a un'altra società, importatrice delle merci, erano stati contestati i tributi evasi e irrogate le relative sanzioni. La società contribuente aveva pagato la sanzione e poi chiesto il rimborso, sostenendo che il pagamento effettuato dalla coobbligata solidale avesse estinto anche la propria obbligazione sanzionatoria e che quindi il diniego di rimborso fosse illegittimo. La CTR aveva invece ritenuto autonome le condotte illecite e non applicabile l'effetto liberatorio del pagamento del coobbligato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, la violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sulla solidarietà, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell'ipotesi di obbligazione solidale per omissione di pagamento, con una sola sanzione e liberazione di tutti i responsabili per effetto del pagamento di uno di essi. In via incidentale condizionata, l'Agenzia ha censurato l'ammissibilità del ricorso introduttivo e la ritenuta sussistenza di un vizio proprio del diniego di rimborso, oltre a prospettare ultrapetizione, vizio motivazionale e violazione delle norme processuali tributarie e sul giudicato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che le condotte ascritte alle due società, pur formalmente distinte, ricadessero nella medesima omissione di pagamento per la quale operava la solidarietà prevista dall'art. 9 d.lgs. 472/1997; di conseguenza, il pagamento eseguito da una coobbligata liberava anche l'altra e fondava la ripetizione dell'indebito. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'ammissibilità del ricorso originario e ha dichiarato inammissibile, per doppia conforme, il profilo motivazionale relativo al diniego di rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della lite; le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base della sanzione per omesso versamento; nel caso concreto la Corte ne colloca l'applicazione nella fattispecie sanzionatoria relativa al mancato pagamento dei tributi doganali.
la Corte ritiene applicabile il primo comma, prima parte, perché si tratta di un'omissione di pagamento alla quale sono solidalmente obbligati più soggetti; il pagamento di uno libera gli altri salvo regresso.
art. 50 bis, comma 6, d.l. 331/1993
ritenuto non applicabile ratione temporis e comunque riferito, nel testo previgente, a un diverso presupposto fattuale, ossia l'estrazione delle merci dal deposito fiscale.
art. 50 bis, comma 8, d.l. 331/1993
richiamato dalla ricorrente a sostegno della solidarietà tra depositario fiscale e importatore per imposta e sanzioni, ma non è la base decisiva della soluzione adottata.
menzionato dalla CTR e ritenuto non pertinente alla vicenda, perché la previa interlocuzione con l'Agenzia non integrava un interpello in senso tecnico.
invocato come motivo assorbito; non esaminato nel merito dalla Corte per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'ammissibilità dell'impugnazione del diniego di rimborso; la censura è stata respinta.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo motivazionale del ricorso incidentale, in presenza di doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo principale per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono solidalmente responsabili per la medesima omissione di pagamento di tributi o di somme sanzionate, il pagamento integrale eseguito da uno di essi estingue l'obbligazione anche nei confronti degli altri, salvo regresso interno.
- La qualificazione della condotta rileva in base al concreto titolo dell'illecito e al suo inserimento nella fattispecie sanzionatoria: non è decisiva la mera distinzione formale tra i comportamenti se essi sono riconducibili a un'unica omissione di pagamento solidalmente dovuta.
- In materia di rimborso di sanzioni o somme indebitamente pagate, il diniego è censurabile quando l'istanza deduce in modo chiaro l'intervenuta estinzione dell'obbligazione per pagamento del coobbligato, poiché ciò incide sia sulla motivazione sia sulla legittimità sostanziale del provvedimento.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che investe il vizio motivazionale è inammissibile quando sulla questione di fatto si è formato un giudicato di merito conforme in entrambi i gradi, operando il limite della doppia conforme.
- Le norme speciali sulla responsabilità del depositario fiscale e dell'importatore vanno applicate solo entro il loro preciso ambito temporale e fattuale; se il presupposto normativo non ricorre, la decisione deve fondarsi sulla disciplina generale della solidarietà sanzionatoria tra coobbligati.
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