Cassazione Civile, Ordinanza n. 23613/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del solo INPS, poiché l’altro intimato non aveva svolto difese. È stata anche data atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di addebito notificati per differenze contributive riferite a lavoratori agricoli dipendenti. La datrice di lavoro aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento dell’opposizione, sul presupposto della prescrizione del credito contributivo, individuando il dies a quo nel termine per l’invio dei modelli DMAG. La Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione dell’ente previdenziale, ritenendo non prescritta la pretesa, illegittime le modifiche apportate agli accordi di riallineamento contributivo stipulati in ambito provinciale per conservare gli sgravi, e corretto il ricalcolo della contribuzione sulla base di un orario giornaliero di 6,50 ore anziché di 5 ore. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla scadenza del pagamento dei contributi dichiarati e non dall’obbligo di accertare eventuali differenze non dichiarate; 2) violazione di molteplici disposizioni in tema di riallineamento retributivo e contributivo, assumendo la validità degli accordi territoriali e la loro efficacia tra le parti e verso l’ente; 3) violazione delle norme sul contratto collettivo e sull’orario di lavoro, sostenendo che il minimale contributivo dovesse essere parametrato sulle 5 ore effettive e non sulle 6,50 ore; 4) violazione delle norme sugli sgravi e sulle agevolazioni per le aziende operanti in zone svantaggiate, lamentando la negazione del beneficio per una presunta erroneità del calcolo contributivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, infondato il secondo, inammissibile il terzo e infondato il quarto, confermando che il diritto agli sgravi non era provato dalla parte che lo invocava.
Norme richiamate
La prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia di contributi agricoli ciò coincide con la scadenza del termine legale di pagamento, non con la data delle denunce periodiche del datore di lavoro.
art. 5, comma 5, d.l. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996
"È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo"
Il programma di riallineamento può subire una sola modifica, limitata a tempi e percentuali fissati dagli accordi provinciali, e solo a condizioni rigorose; non è consentita una reiterazione di sospensioni o riattivazioni idonea a eludere la disciplina del minimale contributivo.
art. 5, comma 3, d.l. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996
L’adesione all’accordo provinciale di riallineamento consente la fruizione dei benefici contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali nei limiti e con la finalità di favorire l’emersione del lavoro irregolare, riferita ai lavoratori già in forza al momento dell’accordo.
art. 116, commi 1-7, L. n. 388/2000
La riapertura dei termini ha consentito il recepimento di contratti già stipulati, non la stipula ex novo di nuovi accordi provinciali di riallineamento; lo sgravio è stato mantenuto entro limiti temporali e sostanziali predeterminati.
Richiamato dalla ricorrente come parametro dei minimali contributivi, ma non è stato ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina speciale del riallineamento e dei minimi salariali di area.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione del materiale probatorio e documentale, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
Invocato nel quadro delle censure sulla prova e sul calcolo contributivo, senza che la Corte ravvisasse un vizio della sentenza impugnata.
art. 39 Cost.
Richiamato in relazione alla contrattazione collettiva, ma non ritenuto sufficiente a superare i limiti legali posti alla disciplina del riallineamento contributivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contributi agricoli, la prescrizione del credito previdenziale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, poiché solo da quel momento l’ente può esigere la prestazione; non rileva la data di trasmissione delle denunce periodiche del datore di lavoro.
- Gli accordi di riallineamento contributivo costituiscono una disciplina speciale e limitativa: è ammessa una sola variazione dei programmi, soltanto se giustificata da eventi rilevanti e non prevedibili e se sottoscritta dalle stesse parti dell’accordo originario.
- La disciplina del riallineamento non consente di eludere il minimale contributivo mediante successive rimodulazioni o sospensioni del percorso di adeguamento retributivo; il minimale resta parametro legale indisponibile.
- Il richiamo all’orario ordinario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, ai fini del calcolo del minimale contributivo, opera come parametro legale e non può essere superato da pattuizioni che riducano artificiosamente la base di calcolo, in mancanza di una effettiva e provata diversa tipologia contrattuale.
- Chi invoca sgravi o agevolazioni contributive deve provarne tutti i presupposti; in difetto di prova del rispetto del piano di riallineamento e delle condizioni di legge, il beneficio non può essere riconosciuto.
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