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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05547/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 6152 del 2024 della Corte di cassazione, deducendo un'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese in favore dei difensori costituiti, formulata nel controricorso. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi nel procedimento di correzione dell'errore materiale, si è rimessa alle determinazioni della Corte. La controversia non riguarda il merito tributario originario, ma soltanto il rimedio esperibile per sanare l'omissione del giudice sulla distrazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto applicabile, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamando il principio nomofilattico già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 6152/2024, sostituendo l'inciso relativo al pagamento in favore della società con la formula che prevede il pagamento ad INTERTRADE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con distrazione in favore degli avvocati difensori.

Norme richiamate

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    La norma è richiamata come coerente con l'utilizzo del procedimento di correzione quando il difensore chiede la distrazione delle spese e la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Costituiscono il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di correzione dell'errore materiale e non di impugnazione ordinaria.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ritenuto applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma e non va censurata con i mezzi ordinari di impugnazione, ma può essere sanata mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • Il rimedio della correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. è funzionale sia al rispetto della ragionevole durata del processo sia all'esigenza del difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato anche per correggere pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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