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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25865/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2012, notificato nel 2018, con cui l'ente locale contestava l'omessa denuncia e il mancato versamento della tassa per uno scalo di alaggio in area demaniale marittima. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di motivazione dell'atto, ma in appello la decisione era stata riformata e il ricorso respinto, ritenendosi l'avviso adeguatamente motivato, dovuta l'imposta per il 2012 e infondate le deduzioni sull'esenzione. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione del divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il Comune avesse introdotto domande/eccezioni nuove; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sulla disciplina TARSU, assumendo che l'area fosse incapace di produrre rifiuti ed esente; (3) violazione delle norme sulla prova del presupposto soggettivo dell'imposta, deducendo che mancasse prova della detenzione dell'area nel 2012; (4) violazione delle norme su decadenza e prescrizione, sostenendo che il potere impositivo fosse ormai decaduto perché l'avviso era stato notificato oltre il termine quinquennale. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso, rigettando gli altri tre. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al divieto di nuove eccezioni in appello, alla motivazione dell'avviso, alla tassabilità dell'area e alla prova della detenzione, osservando inoltre che, in tema di TARSU, l'esenzione per aree inidonee a produrre rifiuti deve essere dichiarata e provata dal contribuente e che in appello era legittima la produzione della concessione demaniale. Ha invece ritenuto fondata l'eccezione di decadenza del potere impositivo, poiché, essendo l'occupazione iniziata prima del 20 gennaio 2012, il termine quinquennale per notificare l'avviso scadeva il 31 dicembre 2017, mentre la notifica era avvenuta l'11 ottobre 2018. La sentenza della CTR è stata quindi cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per il consolidarsi solo recente dell'orientamento giurisprudenziale sulla decadenza.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico; restano consentite le mere difese e le argomentazioni volte a contestare le censure già dedotte.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di allegazione degli atti presupposti all'avviso riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e necessari a consentire la difesa.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    Il termine di decadenza per l'accertamento dei tributi locali si collega al momento iniziale dell'occupazione o detenzione, secondo la ricostruzione elaborata dalla Corte per il caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alle garanzie difensive del contribuente rispetto alla motivazione e allegazione dell'atto impositivo.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato per il profilo della motivazione dell'atto amministrativo/tributario.

  • artt. 22, 23, 35 e 46 del Regolamento del Comune di Vibo Valentia sulla IUC

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'esenzione o l'inquadramento dell'area nel regolamento locale.

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    La presunzione legale di produzione di rifiuti opera a carico del possessore/occupante; l'esenzione per aree inidonee richiede denuncia e prova delle obiettive condizioni di inutilizzabilità.

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    La denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; da tale dato la Corte fa discendere il dies a quo della decadenza nei casi concreti.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo su decadenza/prescrizione del tributo, ma la Corte decide in termini di decadenza del potere impositivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'ente impositore di svolgere mere difese o di contestare in fatto e in diritto le censure del contribuente; il divieto riguarda solo le eccezioni in senso stretto che introducono nuovi fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
  • In tema di TARSU, l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte integra una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti; chi invoca l'esenzione o la riduzione deve allegare nella denuncia le condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio.
  • L'onere di dimostrare il diritto all'esenzione da tributi sui rifiuti grava sul contribuente, poiché l'esenzione costituisce deroga alla regola generale della tassazione delle aree occupate o detenute.
  • L'obbligo di allegazione degli atti presupposti all'avviso di accertamento è limitato ai documenti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente e che siano necessari alla sua difesa; non sussiste per documenti già nella disponibilità o conoscibilità del destinatario.
  • Ai fini della decadenza dell'accertamento TARSU, occorre distinguere tra occupazione già in corso all'inizio dell'anno d'imposta e occupazione iniziata successivamente: nel primo caso il termine decorre dall'anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell'anno successivo.
  • Quando il ricorso per cassazione contiene gli elementi fattuali necessari a decidere sull'eccezione di decadenza e non sono richiesti ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito, accogliendo o respingendo l'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

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