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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31898/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della Cassa, di un contributo di solidarietà trattenuto sulle rate di pensione di vecchiaia anticipata del resistente. I giudici di merito avevano dichiarato illegittima la trattenuta, ordinandone la restituzione con interessi e rivalutazione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) deducendo la violazione della normativa che disciplina l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e della normativa in tema di equilibrio di bilancio e principio del pro rata, per sostenere che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la legittimità del contributo di solidarietà; (2) contestando, sempre in relazione alla normativa previdenziale invocata, l'affermazione di illegittimità del prelievo; (3) deducendo la prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione, richiamando norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici e sulla riliquidazione delle prestazioni. Il resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui le casse privatizzate, in base al d.lgs. n. 509/1994 e all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, possono adottare solo provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata, ma non possono introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, poiché tale prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, quando è contestato l'ammontare della pensione e si chiede la restituzione di somme indebitamente trattenute, il credito non è soggetto alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma alla prescrizione ordinaria decennale. Conseguentemente, oltre al rigetto, ha condannato la ricorrente alle spese, alla somma ulteriore in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione della disciplina processuale sulla definizione conforme alla proposta non accettata.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle casse privatizzate entro i limiti del decreto e della loro natura pubblica; non consente l'introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    è stato ritenuto incompatibile con i limiti posti dalla normativa primaria, nella parte in cui prevedeva il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in godimento.

  • L. n. 335/1995, art. 3, comma 12

    costituisce norma imperativa inderogabile per le casse privatizzate; consente variazioni di aliquote, coefficienti di rendimento o altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata, ma non la trattenuta di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 763

    la modifica legislativa non è stata interpretata come fonte di potere per introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati; rileva solo per provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico.

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 488

    la sanatoria/interpretazione autentica non legittima il contributo di solidarietà in esame, perché la condizione di validità è la finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine e il contributo impugnato ha natura provvisoria e non rientra nei criteri di determinazione della pensione.

  • d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24, lett. b), conv. in L. n. 214/2011

    è richiamato come conferma della natura di prestazione patrimoniale imposta del contributo di solidarietà e della sua sottoposizione alla riserva di legge, non come base per il regolamento della Cassa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla Cassa per violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    si applica alla domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute, trattandosi di credito non riconducibile ai singoli ratei pensionistici già liquidati ma a un autonomo credito consequenziale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale opera solo per i ratei pensionistici liquidi ed esigibili; non si applica quando è contestato l'ammontare dovuto e la somma non è stata messa a disposizione dell'assicurato.

  • R.D.L. n. 1827/1935, art. 129

    viene interpretato in senso analogo all'art. 2948 c.c.: richiede liquidità ed esigibilità del credito, quindi non vale per differenze pensionistiche controverse.

  • D.P.R. n. 639/1970, art. 47 bis

    non trova applicazione nel caso esaminato, perché la domanda non riguarda una riliquidazione di trattamenti pensionistici ma la restituzione di somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo illegittimo.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e dunque può essere istituito solo con legge.

  • art. 3 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alla prescrizione è ritenuta non fondata, dato il diverso ambito applicativo delle norme richiamate.

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel sostenere la legittimità del prelievo, ma non ritenuto idoneo a superare i limiti posti alla potestà normativa della Cassa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    viene richiamato per la definizione conforme alla proposta non accettata e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con regolamento prestazioni patrimoniali imposte sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tali prelievi richiedono una base legislativa espressa.
  • L'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati incontra un limite nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico fissati dalla legge: sono consentite solo variazioni di aliquote, coefficienti o altri criteri che incidano sulla misura della prestazione, nel rispetto del principio del pro rata.
  • Un contributo di solidarietà applicato a pensioni già in godimento non coincide con un criterio di calcolo della pensione, ma costituisce un prelievo autonomo e solo il legislatore può introdurlo.
  • In materia pensionistica, la prescrizione quinquennale dei ratei opera soltanto quando il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare della prestazione o si agisce per la restituzione di somme indebitamente trattenute, vale la prescrizione ordinaria decennale.
  • Le norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici e sulla riliquidazione non si estendono automaticamente alle azioni di ripetizione di prelievi illegittimi operati sui singoli ratei, trattandosi di un credito autonomo e non del rateo in sé.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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