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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29250/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un ente locale ha impugnato per cassazione la sentenza di secondo grado che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento TARI relativo all’anno 2014, ritenendo maturata la decadenza dal potere impositivo. Il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006, sostenendo che omessa e infedele dichiarazione TARI sarebbero soggette al medesimo regime; che il termine decadenziale doveva essere calcolato al 31 dicembre 2020, poiché la dichiarazione andava presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso/detenzione; e che tale termine andava poi prorogato di 85 giorni per la sospensione emergenziale ex art. 67 d.l. n. 18/2020, con conseguente tempestività della notifica del 24 febbraio 2021. La sentenza impugnata aveva invece ritenuto, sulla base dello stesso avviso di accertamento, che la contribuente avesse presentato la dichiarazione, con applicazione del termine quinquennale decorrente da tale dichiarazione e quindi con decadenza già maturata al 31 dicembre 2019.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che la contribuente aveva presentato la dichiarazione, sicché non si trattava di omessa dichiarazione ma di dichiarazione infedele. In base all’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, il termine di decadenza per l’accertamento in rettifica decorre dalla dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata; pertanto, non era corretto applicare il diverso criterio relativo all’omessa dichiarazione. La Corte ha anche osservato che l’assimilazione tra dichiarazione infedele e omessa dichiarazione non è condivisibile, perché nell’un caso l’infedeltà riguarda i dati dichiarati, nell’altro l’omissione riguarda un bene o una superficie autonomamente imponibile non dichiarata. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per difetto di difesa della parte intimata; è stato invece dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Distingue tra rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli e accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione; il termine quinquennale decorre dalla dichiarazione presentata o da quella che avrebbe dovuto essere presentata, ma la Corte valorizza la distinzione tra dichiarazione infedele e omessa dichiarazione ai fini dell'individuazione del dies a quo.

  • l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 684 e 685

    Richiamata per individuare il termine di presentazione della dichiarazione TARI.

  • art. 33 Regolamento comunale della TARI

    Richiamato dalla ricorrente per il termine di presentazione della dichiarazione locale.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 67

    Richiamato dalla ricorrente per la sospensione dei termini nel periodo emergenziale.

  • l. 24 aprile 2020, n. 27

    Legge di conversione del d.l. n. 18/2020 richiamata per la sospensione dei termini.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17

    Richiamati solo nel testo normativo riprodotto dell’art. 1, comma 161, per la contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

  • d.P.R. 30 dicembre 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto nel sistema il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • In materia di accertamento dei tributi locali, occorre distinguere tra dichiarazione infedele e omessa dichiarazione: la prima attiene a dati o superfici dichiarate in modo inesatto, la seconda all’omissione totale di un bene o di una base imponibile autonomamente rilevante.
  • Ai fini del termine decadenziale previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, il dies a quo va individuato in coerenza con la natura dell’illecito dichiarativo contestato e con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla effettiva presentazione della dichiarazione.
  • La violazione di legge non può essere fondata su una diversa qualificazione giuridica dei fatti quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto che una dichiarazione è stata presentata e tale accertamento non sia efficacemente scalfito.
  • La sospensione emergenziale dei termini processuali o amministrativi invocata dal contribuente o dall’ente impositore è rilevante solo se il termine decadenziale effettivamente ricade nel periodo coperto dalla sospensione, secondo la corretta individuazione del dies a quo.
  • L’omessa denuncia di un cespite o di una superficie autonomamente imponibile non è automaticamente sovrapponibile alla dichiarazione infedele dell’intero rapporto tributario, poiché la diversa struttura dell’obbligo dichiarativo incide sul regime dell’accertamento e sul computo della decadenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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