Cassazione Civile, Ordinanza n. 19265/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un avvocato di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività libero-professionale svolta negli anni 2010, in assenza di iscrizione alla Cassa forense e in ragione del fatto che i redditi prodotti erano inferiori a 5.000 euro. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame dell'INPS, ritenendo che il dato reddituale costituisse indice della non abitualità dell'attività. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, l. n. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, sostenendo che per gli avvocati che esercitano abitualmente la professione, pur non essendo iscritti alla Cassa forense, l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria e che la soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. L'ente ha inoltre dedotto che, essendo pacifica l'attività professionale svolta, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il dovuto contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per il professionista iscritto ad albo, il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia reddituale di 5.000 euro è invece rilevante solo per l'attività occasionale. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva valorizzato sia il reddito inferiore a 5.000 euro sia l'assenza di specifici elementi probatori sull'abitualità, ritenendo non dimostrato l'obbligo contributivo: tale valutazione è stata qualificata come accertamento di fatto, non sindacabile sotto il profilo della violazione di legge. È stata inoltre disposta la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegato all'esercizio abituale della professione che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
Richiamato quale norma di interpretazione autentica del sistema dell'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Richiamato nel quadro normativo sull'esercizio della professione forense e sui relativi obblighi previdenziali.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
Ritenuto non pertinente alla fattispecie di attività abituale, poiché disciplina l'ipotesi diversa del lavoro autonomo occasionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo era formulato come denuncia di violazione di legge, ma la questione decisiva atteneva ad un accertamento di fatto sull'abitualità dell'attività.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento in fatto dell'abitualità può essere censurato solo nei limiti del vizio motivazionale, non con la sola deduzione di violazione di legge.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dall'abitualità dell'esercizio professionale; la soglia di reddito di 5.000 euro è decisiva solo per qualificare l'eventuale attività come lavoro autonomo occasionale.
- L'accertamento dell'abitualità dell'attività libero-professionale è una valutazione di fatto, rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione di legge.
- Nell'indagine sull'abitualità possono essere valorizzati indizi come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA, organizzazione materiale dell'attività e reddito annuo percepito; nessuno di tali elementi è di per sé decisivo in modo assoluto.
- Quando l'INPS pretende l'obbligo contributivo, incombe sull'Istituto allegare e provare gli elementi da cui desumere l'abitualità dell'attività professionale, non essendo sufficiente il solo richiamo alla qualità di iscritto all'albo.
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