Cassazione Civile, Ordinanza n. 35237/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società aveva agito per ottenere l'accertamento della prescrizione, in via quinquennale o decennale, delle somme pretese dall'INPS con una comunicazione di rettifica relativa al periodo 1999-2006, sostenendo inoltre che il debito previdenziale non esistesse, anche perché l'ente aveva rilasciato DURC negli anni 2010-2016 senza formulare contestazioni. La Corte d'appello aveva invece ritenuto provata la pretesa contributiva e esclusa la prescrizione, ravvisando un doloso occultamento del debito contributivo ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., emerso solo a seguito di complessi accertamenti della Guardia di Finanza, nonché l'indebita compensazione operata dalla società mediante utilizzo di crediti riferibili ad altri soggetti. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. per insussistenza del doloso occultamento, sostenendo che i dati indicati nelle denunce fiscali rendevano comunque agevolmente conoscibile la situazione all'INPS; con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997 e invocato l'art. 8 della l. n. 212/2000, sostenendo la legittimità dell'estinzione dell'obbligazione tramite compensazione e l'assenza di un divieto, ratione temporis, di compensare crediti tributari e debiti previdenziali riferibili a soggetti diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo accertamento di fatto sulla sussistenza del doloso occultamento del debito, già motivatamente affermata dal giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato l'alterazione di modelli F24 relativi ad altre società, con crediti previdenziali di terzi indebitamente portati in compensazione; dall'altro il carattere indebito della compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997. Poiché la ricorrente non aveva specificamente censurato la prima ratio, il motivo era privo di interesse e comunque non idoneo a condurre alla cassazione. La società è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 2941 n. 8 c.c. per contestare la decorrenza della prescrizione, ma senza accoglimento della censura
la Corte di merito aveva ritenuto operante la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito contributivo; in cassazione la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a rimettere in discussione un accertamento di fatto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale di denuncia della falsa applicazione di legge, ma le doglianze sono state qualificate come richieste di nuovo esame del fatto o come censure prive di interesse
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
richiamato per contestare l'indebita compensazione; la sentenza impugnata ne aveva affermato la violazione per l'utilizzo di compensazioni non consentite
invocato dalla ricorrente come norma che consentirebbe la compensazione o l'accollo del debito altrui; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
art. 16602/2005
richiamato come precedente sul difetto di interesse quando una ratio decidendi autonoma non è specificamente censurata
Cass. n. 24540/2009
richiamata in tema di impugnazione di pluralità di rationes decidendi autonome
Cass. n. 3633/2017
richiamata in tema di inammissibilità del motivo per mancata censura di una ratio decidendi autonoma
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le ragioni poste a base della sentenza.
- La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito con motivazione congrua.
- In materia di prescrizione contributiva, la sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. presuppone un accertamento di fatto sul doloso occultamento del debito, che non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non specificamente scalfita.
- La censura contro una ratio decidendi autonoma non coltivata in ricorso determina difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento del motivo residuo non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.
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