Cassazione Civile, Ordinanza n. 23389/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di un prospetto informativo relativo alla definizione agevolata dei ruoli, limitatamente a una cartella di pagamento per euro 2.613,98. La contribuente deduceva di non aver mai ricevuto notifica della cartella e contestava la sua impugnabilità solo attraverso l’estratto di ruolo; inoltre censurava le modalità di deposito telematico della documentazione attestante la notifica, sostenendo che mancassero la copia dell’atto notificato, la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, e che la documentazione prodotta fosse priva di asseverazione di conformità. Con il primo motivo denunciava violazione di norme sulla notifica a mezzo PEC e sulla conformità delle copie digitali, nonché l’erronea applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Con il secondo motivo sosteneva che, essendo nulla la notifica, i crediti azionati sarebbero stati prescritti, e censurava l’assorbimento di ulteriori doglianze sulle modalità di trasmissione telematica. L’agenzia della riscossione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, contestava che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e richiamava la disciplina specifica dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sostenendo che la contribuente non avesse allegato né provato uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge; inoltre affermava la correttezza della notifica e l’assenza di prescrizione.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio la carenza di interesse ad agire dell’originaria impugnazione, poiché la parte aveva conosciuto la cartella solo tramite estratto di ruolo e non aveva dimostrato uno dei casi eccezionali che, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata. Applicando la disciplina sopravvenuta anche ai giudizi pendenti e richiamando i principi delle Sezioni Unite, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione dell’intervento nel corso del giudizio di legittimità della pronuncia delle Sezioni Unite richiamata in motivazione.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di notificazione della cartella e della documentazione della notifica
art. 3-bis, comma 3, L. 21 gennaio 1994, n. 53
invocato dalla ricorrente per sostenere l’onere di deposito telematico della copia notificata e delle ricevute PEC
art. 19-bis, comma 5, specifiche tecniche del 16 aprile 2014
invocato per sostenere che il deposito della notifica telematica dovesse contenere copia dell’atto, ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna completa
richiamato dalla ricorrente per il disconoscimento della conformità delle copie cartacee/scannerizzate prodotte
artt. 9 e 11 L. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla notificazione
menzionato per escluderne, secondo la ricorrente, l’applicazione in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla controricorrente quale disciplina applicabile alla notifica degli atti della riscossione, distinta da quella degli atti processuali
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai giudici di merito per affermare che l’atto impugnato non rientrava tra quelli espressamente impugnabili nel processo tributario
invocato dalla controricorrente per sostenere l’inammissibilità del ricorso per conformità della decisione ai principi di legittimità
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato dalla controricorrente per sostenere che il ricorso mirasse a una rivalutazione di merito non consentita
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L’estratto di ruolo non è impugnabile."
la Corte lo applica anche ai processi pendenti; la diretta impugnazione della cartella/ruolo asseritamente invalidamente notificati è ammessa solo nei casi tipizzati di specifico pregiudizio e richiede la prova dell’interesse ad agire
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può recare pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
art. 58-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale ulteriore base del controllo che può far emergere il pregiudizio tipizzato
richiamato dalle Sezioni Unite per il deposito di documenti nel giudizio di legittimità ai fini della prova dello specifico interesse ad agire
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
utilizzato per la cassazione senza rinvio con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario
Massime di principio
- L’estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo se il contribuente dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge.
- Il requisito dell’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere inciso da una norma sopravvenuta anche nei giudizi pendenti; perciò il giudice di legittimità deve verificarne la sussistenza fino al momento della decisione.
- La carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se non discussa dalle parti.
- Quando manca lo specifico interesse all’impugnazione, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio e dichiarare inammissibile l’originario ricorso introduttivo, senza affrontare nel merito le censure sulla notifica o sulla prescrizione.
- Nel contenzioso sulla riscossione, le regole sulla notifica degli atti processuali non si sovrappongono automaticamente alla disciplina speciale della notificazione degli atti della riscossione.
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