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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte del proprio assistito, sostenendo di avere diritto al pagamento in base al meccanismo di solidarietà previsto dall'art. 68 r.d.l. 1578/1933 (richiamato anche dall'art. 13, comma 8, L. 247/2012), poiché la lite tra il suo cliente e la società si era definita con conciliazione in appello. La società aveva proposto opposizione, evidenziando che in primo grado vi era già stata sentenza con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori, mentre in appello il gravame era stato dichiarato improcedibile per mancata notifica, senza una pronuncia sulle spese; secondo la società, mancavano quindi i presupposti per la solidarietà verso il difensore. Il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale che aveva accolto l'opposizione e negato l'applicabilità dell'art. 68, deducendo, da un lato, violazione di legge per non avere considerato sufficiente la pendenza formale dell'appello con conciliazione intervenuta prima della decisione sulle spese e, dall'altro, nullità della motivazione per asserita apparente carenza del percorso logico-giuridico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo qualsiasi nullità della motivazione, poiché la decisione del Tribunale conteneva una motivazione sintetica ma comprensibile e logicamente coerente. Ha poi respinto anche il primo motivo, affermando che il meccanismo di solidarietà per i compensi del difensore opera solo quando vi sia un effettivo giudizio in corso e la parte del patrocinato abbia assunto la veste di parte processuale, con concreta attività difensiva del professionista. Nel caso concreto, l'appello era stato depositato ma non notificato, l'appellato non si era costituito, il giudizio era stato definito in rito per improcedibilità e non perché la transazione avesse sottratto al giudice la decisione sulle spese; pertanto mancavano i presupposti per applicare l'art. 68 r.d.l. 1578/1933. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 68 r.d.l. 1578/1933

    Norma di carattere speciale, da interpretare restrittivamente; il meccanismo di solidarietà per gli onorari dell'avvocato opera solo in presenza di un giudizio effettivamente in corso e di parti costituite nel processo, non quando manchi la costituzione della parte e il giudizio sia definito in rito senza statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 8, L. 247/2012

    Richiamato in coordinamento con l'art. 68 r.d.l. 1578/1933 per fondare la pretesa del difensore al pagamento dei compensi in caso di definizione conciliativa della lite.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.

  • art. 2232 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non accolto.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla fase di appello, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla fase di appello, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale di ricorso per cassazione invocata per denunciare nullità della sentenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la pretesa nullità della motivazione, ma la Corte ha escluso una motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 54 D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012

    Richiamato per affermare la riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 12 preleggi

    Usato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale della parte avversa per il pagamento dei compensi dell'avvocato, prevista da norme speciali sulla professione forense, costituisce deroga alla regola generale del rapporto cliente-difensore e va quindi interpretata restrittivamente.
  • Per l'operatività del meccanismo di solidarietà a favore del difensore non basta la mera pendenza formale di una lite o la semplice proposizione di un'impugnazione: occorre che vi sia un giudizio effettivamente instaurato e che la parte patrocinata assuma la qualità di parte processuale.
  • Se la definizione della controversia avviene senza che la controparte dell'assistito si sia costituita e il giudizio si chiuda in rito per mancato perfezionamento del contraddittorio, manca il presupposto per imputare alla parte avversa, in via solidale, il pagamento degli onorari dell'avvocato.
  • In cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non rileva la mera insufficienza argomentativa, ma solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o l'incomprensibilità della decisione.
  • La conciliazione o transazione rileva ai fini della solidarietà professionale solo se incide su un giudizio effettivo e impedisce al giudice di statuire sulle spese; se invece la mancata pronuncia sulle spese dipende da ragioni processuali autonome, il presupposto della norma speciale non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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