Cassazione Civile, Ordinanza n. 20749/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi d’impresa e IRAP, oltre a IVA indebitamente detratta e IVA su operazioni imponibili non fatturate, contestando in particolare costi riferiti a operazioni ritenute inesistenti nei rapporti con due fornitori e ricavi non contabilizzati in relazione ai rapporti con una terza società collegata. La CTR ha confermato il recupero valorizzando plurimi indizi di frode: per uno dei fornitori la consistenza imprenditoriale appariva fittizia o comunque incongrua rispetto ai volumi fatturati; per l’altro mancavano struttura, mezzi e documentazione contabile; inoltre emergevano elementi di collegamento e di interdipendenza commerciale con la società che avrebbe effettuato vendite non contabilizzate. In cassazione la curatela ha denunciato violazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente trattato come oggettivamente inesistenti operazioni che l’Ufficio aveva invece qualificato come soggettivamente inesistenti, e che in ogni caso i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sarebbero deducibili se inerenti e se effettivamente sostenuti; lamentava inoltre che il recupero disconoscesse costi che avevano generato ricavi imponibili, con lesione del principio di capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che la motivazione della CTR non aveva qualificato le operazioni come oggettivamente inesistenti, ma aveva valorizzato la consapevole partecipazione della contribuente a un meccanismo fraudolento, coerente con la disciplina e la giurisprudenza sulle operazioni soggettivamente inesistenti in tema di IVA. Quanto alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, la Corte ha richiamato l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, nel testo applicabile come ius superveniens retroattivo in bonam partem, affermando che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, salvo il contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, oppure il loro impiego diretto per delitti non colposi; nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata ritenuta anche inammissibile per difetto di specificità perché non confrontata con la ratio decidendi della CTR, che aveva negato la deduzione per mancata prova dei requisiti dell’art. 109 TUIR. È stata respinta anche la doglianza fondata sull’art. 53 Cost., perché il caso non riguardava una ricostruzione forfettaria dei ricavi con metodo induttivo puro, ma un recupero fondato su costi indeducibili e ricavi non contabilizzati. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
Nel testo applicabile, come modificato dal d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012, consente la deduzione dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità o utilizzo diretto per delitti non colposi.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Ha introdotto la modifica dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, richiamata come ius superveniens retroattivo in bonam partem.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non è stato ritenuto violato, perché non si trattava di una rideterminazione forfettaria dei ricavi, ma di recupero basato su costi indeducibili e ricavi non contabilizzati.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come parametro dei requisiti di deducibilità dei costi, in particolare inerenza, certezza e determinabilità.
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per la nozione di ricavi nel TUIR.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Citato con riferimento all’accertamento fondato su indagini bancarie, ma ritenuto non pertinente al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma applicata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini IVA l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del cessionario di partecipare a un’evasione; il contribuente può opporre prova contraria dimostrando di aver adottato la massima diligenza esigibile.
- La qualificazione di un’operazione come soggettivamente inesistente non esclude automaticamente la deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte dirette: dopo la modifica dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, i costi restano deducibili se effettivi e conformi ai requisiti dell’art. 109 TUIR e non impiegati direttamente per delitti non colposi.
- Il motivo di ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito ha negato la deduzione dei costi per carenza di prova dei requisiti contabili e non per la sola qualifica dell’operazione.
- Il principio di capacità contributiva non impone il riconoscimento forfettario dei costi in ogni ipotesi di recupero fiscale: tale criterio opera solo nei casi previsti dalla disciplina dell’accertamento induttivo, non quando l’Ufficio contesti specifiche poste passive o ricavi non contabilizzati basandosi su elementi probatori concreti.
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