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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10105/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento sintetico del reddito relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008. Il giudice di merito aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo che alcuni versamenti sui conti correnti, provenienti da due società di persone di cui era socio, costituissero utili distribuiti in via definitiva e quindi tassabili in capo al socio; aveva inoltre considerato irrilevante il reddito della moglie per la sua esiguità. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2303 c.c., sostenendo che tale norma ha natura civilistica e non fiscale, che i versamenti erano acconti su utili futuri o comunque somme non da assoggettare a tassazione per evitare duplicazioni, e ha contestato anche la riqualificazione dell'operazione come abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000 invocando il favor rei; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse trascurato la rilevanza del reddito familiare, in contrasto con la prassi amministrativa sull'accertamento sintetico.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, grava sul contribuente l'onere di provare non solo la provenienza delle somme utilizzate per sostenere le spese, ma anche la loro natura non reddituale e la durata del possesso; nella specie la CTR, con valutazione di merito non sindacabile, ha accertato che il contribuente non aveva fornito tale prova e ha qualificato i versamenti come utili distribuiti definitivamente, anche alla luce delle perdite dichiarate dalle società. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del principio del favor rei, applicabile solo alle norme sanzionatorie e non ai poteri di accertamento o alle regole probatorie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione una valutazione di fatto della CTR sulla irrilevanza del modesto reddito della moglie ai fini della prova contraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla refusione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    quarto comma; quinto comma; sesto comma

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito, fondato su indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme e dell'inesistenza o minore entità del reddito presunto.

  • art. 2303 c.c.

    richiamato dalla Corte di merito per escludere la legittimità di acconti su utili futuri nelle società di persone; la Cassazione non accoglie la censura del ricorrente e considera corretta la valutazione probatoria della CTR.

  • art. 2315 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2303 c.c. dalla CTR nel ragionamento sulla distribuzione degli utili nelle società di persone.

  • art. 10-bis L. n. 212/2000

    invocato dal ricorrente per contestare la riqualificazione dell'operazione come abuso del diritto; la Corte afferma che il favor rei non opera in materia di accertamento e di prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge per il primo motivo.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove e la ritenuta irrilevanza del reddito del coniuge.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme sul rito camerale applicate alla trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito, una volta provata dall'Ufficio l'effettività degli indici di capacità contributiva, il giudice non può neutralizzarne la valenza presuntiva, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea sulla provenienza non reddituale delle somme e sulla loro disponibilità nel tempo.
  • La prova contraria richiesta al contribuente ex art. 38 d.P.R. 600/1973 non è tipizzata e può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, ma deve riguardare non solo l'esistenza di risorse non reddituali, bensì anche l'entità e la durata del loro possesso, così da escludere che si tratti di un mero transito di somme.
  • Nel contesto dell'accertamento sintetico, il contribuente che invochi risorse del nucleo familiare deve dimostrare in concreto l'incidenza di tali risorse sul sostenimento delle spese contestate; un reddito coniugale esiguo può essere ritenuto irrilevante in fatto dal giudice di merito.
  • Il principio del favor rei opera in materia sanzionatoria, ma non si estende ai poteri di accertamento dell'Amministrazione né alle regole di formazione della prova in ambito tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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