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Sentenza

Sentenza n. 919/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento: - del provvedimento al numero 345 del 12 ottobre 2022 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali recante il seguente oggetto: ID VIA 664 – Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 per [la] “Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di picco pari a 44,01 MWp e potenza di immissione pari a 42 MW” sito nei Comuni di Santeramo in Colle (BA) e Altamura (BA) Località “zona industriale Jesce”; nonché dei seguenti atti endoprocedimentali: - dei verbali della Conferenza di servizi del 28 ottobre 2021, relativa al procedimento VIA, del 14 marzo 2022, del 1° giugno 2022, del 15 giugno 2022, del 30 giugno 2022 e determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi del 30 giugno; - delle note della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio dell'11 marzo 2022, del 1° giugno 2022 e del 26 luglio 2022; - note della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, del 6 agosto 2021, del 14 marzo 2022 e del 30 giugno 2022; - delle note del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V del 28 luglio 2021, del 28 ottobre 2021, del 10 marzo 2022, ove occorra del 31 maggio 2022 e del 14 giugno 2022; - dei pareri della Regione Puglia espressi nelle sedute del 14 dicembre 2021 e del 29 marzo 2022 relativi al procedimento ID VIA 664: PAUR ex art. 27-bis del d. lgs. 152/2006; - del preavviso di diniego ex articolo 10 bis L. 241/1990 della Regione Puglia del 4 luglio 2022; - note di ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Bari, del 30 luglio 2021, del 13 ottobre 2021, del 25 ottobre 2021, del 14 marzo 2022 e del 29 giugno 2022; - nonché di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso e/o consequenziale ai predetti atti.

Giustizia amministrativa202201447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 44,01 MWp nei Comuni di Santeramo in Colle e Altamura, nonché gli atti endoprocedimentali e i pareri negativi presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego regionale del PAUR, deducendo, in sintesi, che l’area fosse urbanisticamente classificata come industriale e dovesse essere considerata area idonea ai sensi della disciplina sulle fonti rinnovabili. Sono state dedotte la violazione degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, della normativa regionale e del PRG comunale; l’erronea applicazione del Regolamento regionale Puglia n. 24/2010; il superamento o l’erroneo richiamo del PPTR; il difetto di istruttoria e motivazione; il travisamento e l’ingiustizia manifesta; errori nel calcolo dell’Indice di Pressione Cumulativa (IPC), nel consumo di suolo e nella valutazione degli impatti su fauna e habitat; la mancata considerazione dei benefici delle energie rinnovabili e degli obiettivi di transizione energetica; l’erronea qualificazione come vincolante del parere del Ministero della Cultura; la contraddittorietà del mutamento di posizione del MIC; nonché la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990 per l’omesso esame puntuale delle controdeduzioni. L’amministrazione ha sostenuto che l’area fosse gravata da vincoli paesaggistici, archeologici e ambientali, ricadesse nell’IBA 135 “Murge”, interferisse con tratturi storici e avesse carattere concretamente agricolo, nonostante la formale classificazione industriale del PRG. Ha inoltre evidenziato l’assenza di effettiva industrializzazione dell’area, la disciplina del PUG adottato, i pareri negativi del Comitato VIA, della Regione, del MIC e dell’ARPA, nonché un IPC pari a 31,06, superiore al limite di sostenibilità pari a 3.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto legittimo il diniego plurimotivato, rilevando anzitutto che il PAUR costituisce la sede unica e concentrata per la valutazione sincronica degli interessi energetici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e di biodiversità. La presunzione di idoneità prevista dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 non è applicabile in presenza di vincoli paesaggistici. Nel caso concreto l’area era interessata da tratturi tutelati, ulteriori contesti paesaggistici del PPTR, aree di rispetto e altri elementi di tutela; inoltre ricadeva integralmente nell’IBA 135 “Murge”, nella quale il Regolamento regionale n. 24/2010 esclude la tipologia F.7, corrispondente all’impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 10 MW. Tale disciplina regionale costituiva autonoma ragione ostativa. Il giudice ha escluso che la mera classificazione D3 del PRG bastasse a qualificare l’area come industriale idonea, poiché essa non era mai stata effettivamente trasformata a fini industriali ed era rimasta concretamente agricola. Il PUG adottato è stato ritenuto rilevante non come fonte di misure di salvaguardia, ma quale indice della più recente scelta pianificatoria comunale e della non attualità della destinazione industriale. Il TAR ha confermato la legittimità delle valutazioni negative del Comitato VIA, della Regione, del MIC e dell’ARPA, ritenendole sorrette da istruttoria tecnica concreta, da parametri oggettivi e da un adeguato bilanciamento tra sviluppo delle fonti rinnovabili e tutela del paesaggio, della biodiversità e del suolo agricolo. Ha ritenuto corretto il calcolo dell’IPC, comprensivo della superficie dell’impianto e con esclusione delle aree IBA dall’area di valutazione ambientale, confermando il valore di 31,06. Ha escluso che la normativa sulle aree idonee avesse superato il PPTR o reso irrilevanti le sue prescrizioni sostanziali. Poiché l’area non era idonea, il parere paesaggistico del MIC conservava natura vincolante; il mutamento della posizione ministeriale è stato ritenuto giustificato dall’ulteriore istruttoria. Infine, l’amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione presentata ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, essendo sufficiente che le ragioni del diniego emergessero dalla motivazione complessiva. Le valutazioni tecnico-discrezionali sono state ritenute immuni da errori di fatto, illogicità o irragionevolezza e quindi non sostituibili dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Il PAUR comprende la valutazione d’impatto ambientale e i singoli titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

    Il procedimento PAUR è una procedura unica, semplificatoria e concentrata, nella quale devono essere valutati contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L’autorizzazione a costruire e mettere in esercizio impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è rilasciata nell’ambito di un procedimento unico.

    La norma esprime un principio fondamentale in materia energetica e impone il confronto sincronico tra interesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e tutela del territorio.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 199/2021

    Nella definizione della disciplina inerente alle aree idonee [...] si tiene conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

    La disciplina delle aree idonee non attribuisce prevalenza assoluta all’interesse energetico, dovendo considerare anche paesaggio, patrimonio culturale, aree agricole, biodiversità e risorse naturali.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    Sono considerate tali le aree [...] in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La presunzione transitoria di idoneità delle aree industriali o prossime a zone industriali è subordinata all’assenza di vincoli paesaggistici; in presenza di tali vincoli la presunzione non opera.

  • art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. 199/2021

    L’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

    Il regime di parere paesaggistico non vincolante opera per le aree idonee; non si applica quando l’area è a monte non idonea per la presenza di vincoli e per la disciplina territoriale applicabile.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Norma richiamata quale base dell’autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili.

    L’autorizzazione unica non neutralizza le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale, ma costituisce la sede per il loro bilanciamento con l’interesse energetico.

  • art. 4, comma 1, Regolamento regionale Puglia n. 24/2010

    Nelle aree e nei siti elencati nell’Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti indicate per ciascuna area e sito.

    La localizzazione di un impianto fotovoltaico di tipologia F.7 è esclusa nelle aree IBA indicate dall’Allegato 3.

  • art. 5, comma 5, Regolamento regionale Puglia n. 24/2010

    Nelle aree industriali in esercizio o dismesse che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica [...] sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nell’Allegato 2.

    La deroga ai divieti riguarda soltanto aree effettivamente industrializzate, in esercizio o dismesse, e non aree mai trasformate industrialmente, rimaste agricole malgrado la classificazione urbanistica.

  • art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. 42/2004

    Tutela delle zone di interesse archeologico.

    I tratturi di interesse archeologico sono soggetti a tutela paesaggistica, con conseguente incidenza sulla qualificazione dell’area ai fini della disciplina delle fonti rinnovabili.

  • art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. 42/2004

    Attribuzione ai piani paesaggistici del potere di individuare ulteriori immobili o aree di notevole interesse pubblico da sottoporre a tutela.

    Gli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR costituiscono elementi di tutela rilevanti nel procedimento autorizzatorio.

  • artt. 76, 81, 82 e 85 NTA del PPTR Puglia

    Le NTA disciplinano rispettivamente ulteriori contesti paesaggistici, testimonianze della stratificazione insediativa, relative prescrizioni e altri elementi paesaggistici tutelati.

    Le prescrizioni e gli obiettivi del PPTR sono vincolanti per i progetti incidenti sui valori paesaggistico-ambientali e possono impedire la realizzazione di impianti energetici incompatibili con i contesti tutelati.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 152/2006

    La VIA è finalizzata a proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema.

    La VIA deve valutare gli impatti ambientali complessivi e non può limitarsi ai benefici energetici del progetto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

    L’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, purché dalla motivazione complessiva emergano le ragioni del mancato accoglimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento PAUR la valutazione degli interessi energetici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e di biodiversità deve avvenire in modo unitario e sincronico; l’autorizzazione unica non comporta la prevalenza automatica dell’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
  • La presunzione transitoria di idoneità prevista per le aree industriali o prossime a zone industriali non opera quando sull’area gravano vincoli paesaggistici o altri elementi di tutela rilevanti secondo la disciplina statale e paesaggistica.
  • La mera classificazione urbanistica di un’area come industriale non è sufficiente a qualificarla come area industriale effettiva ai fini delle deroghe alla disciplina delle aree non idonee, quando l’area non sia mai stata trasformata o edificata per finalità produttive e conservi concretamente carattere agricolo.
  • Una disciplina regionale che esclude determinati impianti fotovoltaici nelle aree IBA costituisce autonoma ragione ostativa all’autorizzazione; la deroga prevista per le aree industriali in esercizio o dismesse non è estensibile alle aree mai industrializzate né può neutralizzare la specifica tutela delle IBA.
  • La valutazione negativa di un impianto fotovoltaico è legittima quando sia sorretta da istruttoria tecnica concreta, da parametri oggettivi relativi a consumo di suolo, impatti cumulativi, biodiversità e distanza da aree protette, e da un bilanciamento non manifestamente illogico tra interesse energetico e tutela ambientale e paesaggistica.
  • Nell’ambito dell’art. 10-bis della l. 241/1990 non è necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione del privato: è sufficiente che le ragioni del diniego risultino dalla motivazione complessiva del provvedimento e dall’istruttoria svolta.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliVincoli e piani paesaggistici
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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