Sentenza n. 3743/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento della Determina del Direttore generale - Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - prot. n. 6935 del 3 dicembre 2024 di rigetto dell’istanza di revisione prezzi; per l’accertamento dell’aumento complessivo dei costi per l’esecuzione della specifica fornitura oggetto del Contratto d’Appalto rep. n. 21733, stipulato inter partes il 16 ottobre 2019, tale da avere determinato un’ampia alterazione dell’equilibrio contrattuale originario; e per la condanna dell’Amministrazione a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di compenso revisionale, la complessiva somma di euro 610,724,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; ovvero, in subordine, la somma di euro 314.163,56 pari all’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento del costo complessivo della specifica fornitura; o, in ulteriore subordine, la somma di euro 209.000,00 siccome ricompresa nei limiti di cui all’art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di revisione prezzi relativa al contratto d’appalto per la realizzazione di una motonave
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione aveva respinto l’istanza di revisione prezzi, presentata in ragione dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime verificatosi durante l’esecuzione del contratto, anche in relazione all’emergenza pandemica e al conflitto russo-ucraino. Ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento dell’aumento complessivo dei costi e del diritto al riequilibrio contrattuale, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 610.724,45, o delle minori somme indicate in via subordinata. La ricorrente ha dedotto il contrasto del diniego con gli artt. 9 e 13 del contratto e con l’art. 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, sostenendo che le circostanze sopravvenute avessero alterato in modo significativo l’equilibrio economico originario del contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile ratione temporis il d.lgs. n. 50 del 2016, poiché la gara era stata indetta sotto la vigenza di tale codice. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), la revisione prezzi è ammessa soltanto quando sia prevista nei documenti di gara mediante clausole chiare, precise e inequivocabili, purché non venga alterata la natura generale del contratto. Il giudice ha escluso l’applicazione analogica delle discipline eccezionali adottate durante l’emergenza Covid-19 e dell’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023, privo di efficacia retroattiva. Ha inoltre ritenuto derogato, per la disciplina speciale degli appalti pubblici, l’art. 1664, comma 1, c.c., precisando che l’unico rimedio generale dell’appaltatore contro l’eccessiva onerosità sopravvenuta è la risoluzione ai sensi dell’art. 1467 c.c., ove ne ricorrano i presupposti. L’art. 106, comma 1, lettera c), e comma 2, non attribuisce invece all’appaltatore un diritto alla revisione o alla rinegoziazione: tali disposizioni regolano i poteri della stazione appaltante di modificare il contratto senza una nuova gara, in funzione della tutela della concorrenza e della parità di trattamento, e non perseguono una funzione di riequilibrio economico. Anche l’art. 7, commi 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 36 del 2022 consente soltanto eventuali varianti concordate, accompagnate da risparmi da destinare alla compensazione, senza riconoscere un diritto dell’appaltatore alla revisione prezzi. Nel caso concreto, l’art. 13 del contratto prevedeva espressamente che la fornitura fosse eseguita a prezzo fisso e invariabile, salvo quanto previsto dall’art. 9. Il rinvio dell’art. 9 all’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 era generico e non integrava una clausola chiara, precisa e inequivocabile di revisione prezzi. Il diniego era pertanto legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016
...sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi...
La revisione prezzi negli appalti disciplinati dal d.lgs. n. 50 del 2016 è ammessa solo se prevista nei documenti di gara mediante una clausola chiara, precisa e inequivocabile e purché non alteri la natura generale del contratto.
art. 106, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 50 del 2016
La disposizione consente modifiche contrattuali dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, ma non attribuisce all’appaltatore un diritto alla revisione prezzi o alla rinegoziazione; disciplina i poteri modificativi della stazione appaltante nella fase esecutiva.
art. 106, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016
La disposizione individua modifiche contrattuali di limitato valore consentite senza nuova gara, con finalità di regolazione dei poteri della committenza e tutela della concorrenza, non di riequilibrio economico a favore dell’appaltatore.
art. 7, commi 2-ter e 2-quater, d.l. n. 36 del 2022
nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali
La disciplina consente di proporre varianti che producano risparmi da destinare a compensazione, ma non riconosce all’appaltatore un diritto alla revisione prezzi.
art. 60 d.lgs. n. 36 del 2023
La disciplina della revisione prezzi introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici non si applica retroattivamente ai contratti sottoposti al d.lgs. n. 50 del 2016.
art. 1664, comma 1, c.c.
La disciplina generale della revisione del prezzo dell’appalto è derogata dalla disciplina speciale dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016.
art. 1467 c.c.
L’appaltatore che subisca un eccessivo aumento dei costi può, ricorrendone i presupposti e salvo che l’onerosità rientri nell’alea normale o il contratto sia aleatorio, chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
art. 1469 c.c.
Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità non opera quando il contratto è aleatorio per volontà delle parti.
Massime di principio
- Per i contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 50 del 2016, la revisione prezzi è ammissibile soltanto se prevista nei documenti di gara iniziali mediante una clausola chiara, precisa e inequivocabile, compatibile con il divieto di alterazione della natura generale del contratto.
- Una clausola contrattuale che stabilisca il prezzo fisso e invariabile non può essere interpretata come clausola di revisione prezzi per il solo fatto che richiami genericamente le ipotesi di modifica contrattuale previste dall’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016.
- Le disposizioni dell’art. 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 disciplinano le modifiche contrattuali consentite alla stazione appaltante senza una nuova gara e perseguono finalità di tutela della concorrenza e della parità di trattamento; esse non attribuiscono all’appaltatore un diritto alla rinegoziazione o al riequilibrio economico del contratto.
- Le discipline eccezionali sulla revisione o compensazione dei prezzi introdotte per l’emergenza Covid-19 e la disciplina dell’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023 non sono applicabili retroattivamente a contratti regolati dal d.lgs. n. 50 del 2016, né possono essere applicate in via analogica in quanto disposizioni eccezionali.
- Nell’ambito degli appalti pubblici, l’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevale sulla disciplina generale dell’art. 1664, comma 1, c.c.; in assenza di una valida clausola di revisione prezzi, l’eccessivo aumento dei costi può rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c., ma non fonda un diritto alla revisione del corrispettivo.
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