Sentenza n. 3744/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5019/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di somme mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione. La pronuncia aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025, l'importo complessivo di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, ritenendo comprovata la pretesa e idoneo il titolo giudiziale ai fini dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al provvedimento giudiziale, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito e che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi, la cui esatta quantificazione deve essere verificata secondo il titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla l. n. 30 del 1997. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli sessanta giorni per l'esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento disposto dal giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha dichiarato l'inottemperanza, ordinato l'esecuzione e nominato il commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Rilevano per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore vincolino l'Amministrazione oltre i limiti del titolo e della legge.
art. 1283 c.c.
È richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni civilistiche, quale parametro per la determinazione degli interessi dovuti in sede di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati quale fondamento processuale della disciplina delle spese e della distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del diritto di credito, la cui esistenza e dimensione discendono dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori, ma i conteggi unilateralmente elaborati dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto alla quantificazione definitiva del capitale residuo e degli interessi.
- Prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, che può determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione sussiste già al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione soccombente deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.
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