Sentenza n. 3745/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.913/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 913/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per un valore complessivo di euro 3.000,00. A fronte della mancata esecuzione da parte del Ministero, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né ha provato l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori e gli oneri legittimamente dovuti in base al titolo e alla legge, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti della loro effettiva misura e decorrenza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua esatta consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo e interessi secondo legge. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni pubbliche, sicché l'azione di ottemperanza era procedibile. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Riconosce la proponibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
artt. 1282 e seguenti c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impongono di determinare interessi e accessori secondo la loro effettiva misura e decorrenza, senza attribuire efficacia vincolante ai conteggi unilaterali del creditore.
artt. 1283 e seguenti c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati quali parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti in sede di esecuzione del giudicato.
art. 93 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione, ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito riconosciuto dal titolo: l'esatta quantificazione del dovuto deve essere ricavata dal contenuto della sentenza, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali già eseguiti.
- I conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'amministrazione deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
- L'azione di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro nei confronti di un'amministrazione statale può essere esercitata una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dirigente, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
Come è indicizzato
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