Sentenza n. 3746/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.318/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 318/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il TAR aveva rilevato un'iniziale carenza della procura speciale, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e priva di elementi identificativi della controversia; aveva tuttavia concesso l'errore scusabile in ragione dell'incertezza normativa e giurisprudenziale esistente prima della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, assegnando un termine per il deposito di una procura idonea. Il ricorrente ha depositato una nuova procura il 16 febbraio 2026. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, detraendo quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento giudiziale e degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la sua esatta consistenza derivante dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricandolo di provvedere entro i successivi sessanta giorni, senza compenso, alla determinazione definitiva del dovuto e agli atti contabili necessari. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per consentire alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione al di fuori dei limiti risultanti dal titolo e dalla disciplina legale.
art. 37 c.p.a.
Consente l'errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza o di grave impedimento; nel caso concreto il TAR lo ha riconosciuto per sanare la carenza della procura, in ragione dell'incertezza normativa e giurisprudenziale anteriore all'Adunanza plenaria n. 11/2025.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento dell'amministrazione e ordinare gli adempimenti necessari a soddisfare il diritto riconosciuto dal titolo.
- Il giudizio di ottemperanza non ha efficacia costitutiva del credito azionato: l'esatta consistenza del capitale, degli interessi e degli accessori deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati. I conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione.
- Prima di agire per il recupero coattivo di una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La procura speciale rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e priva di elementi identificativi della controversia può essere oggetto di rimessione in termini per errore scusabile quando, al momento della sua formazione, sussistano oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla sua idoneità.
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