Cassazione Civile, Ordinanza n. 09210/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a un contribuente, titolare di partita IVA, l'acquisto di due autovetture usate da un venditore tedesco con richiesta di applicazione del regime del margine, nonché l'omessa indicazione dei veicoli nella contabilità aziendale e la successiva rivendita a terzi. Gli atti riguardavano IVA, IRPEF, IRAP e sanzioni per le annualità 2001 e 2003. Nel corso del giudizio di primo grado l'Ufficio annullava in autotutela i due avvisi originari e li sostituiva con nuovi avvisi per annualità diverse, fondati sull'iscrizione al PRA delle vetture in date successive. La CTR confermava le sanzioni irrogate con gli atti originari, pur prendendo atto dell'autotutela sulle riprese tributarie. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi: il primo denunciava la violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 471/1997 e l'illogicità della decisione per avere mantenuto sanzioni accessorie nonostante il venir meno del tributo; gli altri tre motivi riguardavano, rispettivamente, la violazione dell'art. 7 TUIR, di norme in materia IVA intracomunitaria e il preteso giudicato derivante da altra sentenza, ma la loro trattazione restava subordinata all'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: poiché l'autotutela dell'Agenzia aveva fatto venir meno gli avvisi di accertamento originari relativi alle annualità 2001 e 2003, veniva meno anche il presupposto delle sanzioni irrogate con quegli stessi atti, trattandosi di sanzioni accessorie e dipendenti dall'obbligazione tributaria principale. Di conseguenza ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il processo non poteva proseguire per sopravvenuta carenza di interesse in presenza dell'annullamento in autotutela. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.
La sanzione prevista dalla norma è accessoria rispetto all'imposta e presuppone la permanenza del tributo; se l'avviso di accertamento viene annullato in autotutela e il tributo viene meno, viene meno anche la sanzione irrogata con lo stesso atto.
art. 38, commi 2 e 3, lett. b), d.lgs. n. 331/1998
Norma richiamata dal ricorrente nei motivi dichiarati assorbiti; la Corte non ne esamina il merito.
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 331/1998
Norma richiamata dal ricorrente nei motivi dichiarati assorbiti; la Corte non ne esamina il merito.
Norma richiamata dal ricorrente nei motivi dichiarati assorbiti; la Corte non ne esamina il merito.
Norma richiamata dal ricorrente nei motivi dichiarati assorbiti; la Corte non ne esamina il merito.
artt. 23 e 24 d.P.R. n. 633/1972
Norme richiamate nel quarto motivo, dichiarato assorbito.
art. 6, commi 1, 4, 5 e 7, d.lgs. n. 471/1997
Norme richiamate nel quarto motivo, dichiarato assorbito.
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
Norma richiamata nel quarto motivo, dichiarato assorbito.
artt. 36 e 37, comma 2, d.l. n. 41/1995
Norme richiamate nel quarto motivo in relazione al regime del margine; la Corte non le esamina perché il motivo è assorbito.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
La cassazione senza rinvio è disposta perché il processo non poteva essere proseguito nel merito per sopravvenuta carenza di interesse dopo l'annullamento in autotutela.
Richiamato per la costituzione dell'Agenzia al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative tributarie che siano accessorie rispetto all'imposta non possono sopravvivere al venir meno del presupposto impositivo: se l'atto di accertamento è annullato, manca la base giuridica per mantenerle.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo originario può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio sulle pretese fondate su quell'atto, imponendo la cassazione senza rinvio quando il processo non possa più utilmente proseguire.
- Quando una censura è fondata e risolutiva, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non richiedono esame nel merito.
- Nel valutare la permanenza delle sanzioni tributarie occorre verificare se esse siano autonome oppure strettamente dipendenti dall'obbligazione principale; in caso di dipendenza, il venir meno del tributo travolge anche la sanzione.
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