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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13804/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto aerogeneratore sito in Lavello, classificato in cat. D/1, a seguito di variazione DOCFA presentata dopo la l. n. 208/2015. L'Ufficio aveva rettificato la rendita proposta includendo, oltre al valore del lotto e alla fondazione, anche la torre in acciaio, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore. La CTP aveva escluso la torre dal calcolo, ma aveva confermato per il resto la rettifica; la CTR, decidendo sugli appelli principale dell'Ufficio e incidentale della società, aveva ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso quanto alla quantificazione delle spese tecniche, pur confermando la correttezza del criterio di stima del suolo. L'Agenzia ricorre in cassazione con due motivi: 1) violazione di norme catastali e dell'art. 7 l. n. 212/2000 e art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR abbia errato nel giudicare immotivato il calcolo delle spese tecniche, poiché l'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014 ha reso applicative per legge le istruzioni della circolare n. 6/2012 e l'avviso indicava un criterio di calcolo sufficiente e matematicamente verificabile; 2) nullità della sentenza/procedimento per errori sull'attribuzione degli appelli, poiché la CTR aveva erroneamente qualificato come incidentale il motivo sul valore del suolo, ma senza arrecare alcun concreto pregiudizio alla difesa dell'Ufficio.

La decisione

La Cassazione accoglie il primo motivo, ritenendo che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente perché indicava il criterio astratto di calcolo delle spese tecniche e il relativo range percentuale previsto dalla disciplina richiamata, sicché la CTR ha erroneamente preteso una motivazione più analitica. Dichiara invece inammissibile il secondo motivo, perché l'errore nell'individuazione dell'appello principale/incidentale non ha causato alcun concreto pregiudizio processuale all'Agenzia, essendo comunque stata condivisa la sua tesi sul valore del suolo. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per nuovo esame della determinazione della rendita catastale, limitatamente alle spese tecniche da calcolare sulle componenti residue, esclusa la torre; rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652

    Si applica, per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali e particolari, secondo le istruzioni della circolare n. 6/2012, come reso espressamente previsto dalla legge.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato tra le norme che disciplinano la determinazione catastale e il calcolo della rendita.

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    Ha trasformato in previsione normativa l'utilizzo delle istruzioni della circolare n. 6/2012 per l'applicazione dell'art. 10 r.d. n. 652/1939 nella determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali e particolari.

  • circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    È richiamata dalla fonte legislativa e indica il criterio tecnico-estimativo per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale e particolare; il criterio sulle spese tecniche è ritenuto coerente con tale circolare.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'avviso è ritenuta sufficiente quando consente al contribuente di comprendere il criterio di calcolo seguito e di difendersi efficacemente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 36, comma 2, nn. 4 e 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per denunciare nullità della sentenza, ma il vizio è escluso perché l'errore processuale non ha inciso sul diritto di difesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove e del materiale processuale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Cassazione esclude la nullità mancando un concreto pregiudizio.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità non è configurabile in assenza di lesione concreta del diritto di difesa.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in combinato disposto per le norme processuali applicabili al giudizio tributario.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al rinvio alle norme del codice di procedura civile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione di legge lamentata nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza/procedimento lamentata nel secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di attribuzione della rendita catastale a seguito di DOCFA, se l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto dichiarati ma procede a una diversa valutazione tecnico-estimativa, la motivazione dell'avviso può ritenersi sufficiente quando indichi i dati oggettivi essenziali e il criterio astratto di calcolo adottato, consentendo al contribuente di verificare e contestare la stima.
  • Quando una norma di legge richiama espressamente le istruzioni di una circolare amministrativa per la determinazione della rendita catastale, tali istruzioni assumono rilievo applicativo vincolante nel quadro della disciplina legale richiamata.
  • La motivazione dell'avviso catastale è insufficiente solo se non consente di comprendere il percorso logico-estimativo seguito; non è invece necessario indicare in modo analitico ogni singola operazione matematica, quando il criterio e il range percentuale applicabile siano chiaramente desumibili dall'atto e dalla disciplina di riferimento.
  • Un errore nella qualificazione dell'appello principale o incidentale non determina nullità della sentenza se non comporta un concreto pregiudizio al diritto di difesa né incide sul contenuto decisorio sostanziale del provvedimento.
  • I vizi processuali rilevanti ai fini della nullità della sentenza devono tradursi in una lesione effettiva e dimostrata della difesa della parte che li deduce, non essendo sufficiente un'astratta irregolarità formale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpunugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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