Cassazione Civile, Ordinanza n. 27362/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'applicazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico del resistente, previsto dall'art. 22 del regolamento dell'ente e prorogato con successive delibere. In primo grado era stata dichiarata l'illegittimità della trattenuta e la Cassa era stata condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia normativa delle casse privatizzate e il principio del pro rata, sostenendo che il trattamento pensionistico potesse essere ridotto da atti regolamentari approvati dai Ministeri, in funzione dell'equilibrio finanziario e della ragionevolezza del prelievo; 2) violazione delle stesse norme per non avere la sentenza considerato l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 fornita dall'art. 1, comma 488, L. 147/2013, che avrebbe salvaguardato gli atti previdenziali adottati prima della L. 296/2006; 3) erronea applicazione della prescrizione decennale, assumendo che l'azione avesse natura di ripetizione di indebito soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. e alle norme speciali richiamate, trattandosi di ratei pensionistici periodici e quantificabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando sostanzialmente l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa. Ha inoltre escluso la condanna alle spese in favore del controricorrente per la tardività del controricorso, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha dichiarato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il controricorso è stato ritenuto tardivamente depositato oltre il termine previsto.
richiamato per la richiesta di decisione in camera di consiglio a seguito di proposta di definizione accelerata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato dalla ricorrente per sostenere i poteri regolamentari e l'autonomia delle casse privatizzate.
art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale
norma regolamentare su cui era fondato il contributo di solidarietà applicato ai ratei pensionistici.
disposizione sul principio del pro rata, oggetto delle modifiche successive e del dibattito sulla sua applicazione alle pensioni maturate prima della riforma.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
richiamato quale intervento normativo che attenua il principio del pro rata per gli enti privatizzati, ma senza consentire deroghe a norme primarie.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
interpretazione autentica che salva la legittimità degli atti adottati prima della L. 296/2006 solo se conformi alla legge e finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine.
art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente per giustificare il contributo in esame, perché istituto diverso e di fonte legislativa.
art. 2 Cost.
evocato dalla ricorrente a sostegno del principio di solidarietà e di equilibrio intergenerazionale.
art. 23 Cost.
considerato come riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; la trattenuta è stata ritenuta illegittima in assenza di base legale.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente in tema di tutela previdenziale.
termine ordinario di prescrizione ritenuto applicabile all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.
la prescrizione quinquennale è stata ritenuta applicabile solo ai crediti liquidi ed esigibili pagabili, non all'indebita trattenuta su pensione.
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
norma invocata per la prescrizione quinquennale dei ratei, ma ritenuta non applicabile al caso di indebito prelievo autonomo.
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni
la disposizione riguarda le riliquidazioni e i ratei arretrati dovuti a seguito di pronuncia giudiziale, non l'indebita trattenuta derivante da una prestazione patrimoniale illegittima.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta non accettata.
art. 3 Cost.
escluso ogni problema di disparità di trattamento tra pensionati INPS e pensionati di casse professionali, poiché le fattispecie sono diverse.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonti regolamentari o delibere interne, prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già maturati e quantificati in assenza di una base legale espressa, perché la prestazione imposta resta soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- La disciplina del pro rata, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 296/2006 e dall'interpretazione autentica della L. 147/2013, non consente di legittimare trattenute che non incidano sui criteri di determinazione della pensione ma impongano una decurtazione autonoma del rateo già attribuito.
- L'interpretazione autentica che salva gli atti previdenziali precedenti alla riforma opera solo se tali atti siano stati adottati nel rispetto della legge e con finalità coerenti con l'equilibrio finanziario di lungo periodo; non possono essere salvati atti che introducano un contributo di solidarietà privo di base legislativa.
- Per le somme indebitamente trattenute sui ratei pensionistici in forza di un prelievo illegittimo, il termine di prescrizione dell'azione di recupero è quello ordinario decennale, non quello quinquennale previsto per i ratei pensionistici liquidi ed esigibili o per le riliquidazioni.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si applica soltanto quando il credito sia effettivamente liquidato, esigibile e posto a disposizione dell'assicurato; essa non si estende alle differenze derivanti da trattenute autonome e illegittime operate dall'ente erogatore.
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