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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27310/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un gruppo di dipendenti aveva ottenuto in appello il rigetto dell'impugnazione proposta dall'azienda sanitaria contro una decisione di primo grado che aveva riconosciuto, almeno nell'an debeatur, un diritto al risarcimento del danno alla salute da usura psico-fisica, in relazione alla mancata fruizione della pausa giornaliera di 10 minuti e alla maggiore gravosità dei turni. La corte territoriale aveva valorizzato, quale base presuntiva del danno, l'estensione oraria dei turni, la loro continuità e il protrarsi dell'inadempimento per oltre un decennio, ritenendo la retribuzione un mero parametro equitativo per la liquidazione e affermando che le questioni relative alla quantificazione dovessero essere trattate in separato giudizio. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 7, 8 e 9 d.lgs. 66/2003, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la nozione di danno da usura psico-fisica sarebbe configurabile solo in caso di violazione del riposo giornaliero o settimanale, e non della mera pausa; 2) violazione dell'art. 278 c.p.c. e dell'art. 1226 c.c., deducendo una contraddizione nella motivazione sulla liquidazione equitativa e sulla pronuncia limitata all'an debeatur; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, assumendo che, in caso di infondatezza della domanda, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dei lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non si era limitata ad applicare in modo automatico la giurisprudenza sul mancato riposo giornaliero o settimanale, ma aveva accertato in concreto, tramite elementi presuntivi, la maggiore gravosità del lavoro e il danno alla salute derivante dalla mancata fruizione della pausa di 10 minuti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione impugnata, la quale aveva qualificato la retribuzione come mero criterio orientativo della liquidazione equitativa e aveva ritenuto rimessa ad altro giudizio la quantificazione delle singole pause non godute. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto meramente consequenziale rispetto alle prime due censure. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma di protezione della salute del lavoratore; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta ma ha rilevato che la censura non attaccava la ratio concreta della decisione di merito.

  • art. 7 d.lgs. 66/2003

    evocato dalla ricorrente in relazione al riposo giornaliero; la Corte osserva che il richiamo della sentenza impugnata a tale disciplina era inconferente rispetto alla ratio effettiva della decisione.

  • art. 8 d.lgs. 66/2003

    norma centrale della controversia, riferita alla pausa giornaliera; la Corte di merito aveva riconosciuto il danno sulla base della sua violazione, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che contestava la decisione senza colpire la concreta motivazione presuntiva.

  • art. 9 d.lgs. 66/2003

    richiamato dalla ricorrente per differenziare il riposo settimanale; la Corte ha rilevato che la fattispecie concreta era diversa da quella dei riposi giornalieri e settimanali.

  • art. 36 Cost.

    evocato come fondamento costituzionale della tutela del riposo e della salute del lavoratore; la Corte lo menziona per distinguere le ipotesi in cui il danno da usura psicofisica è stato riconosciuto in giurisprudenza, ma precisa che la decisione impugnata poggiava su un accertamento concreto e non su una mera applicazione automatica del principio.

  • art. 278 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sul carattere parziale/generico della pronuncia di primo grado; la Corte ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio della sentenza d'appello.

  • art. 1226 c.c.

    invocato in tema di liquidazione equitativa del danno; la Corte d'appello aveva usato la retribuzione come mero criterio orientativo, senza identificarla come corrispettivo del danno.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dall'accoglimento delle precedenti doglianze.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a contestare un argomento solo apparente o secondario della motivazione.
  • Il danno da usura psico-fisica del lavoratore può essere riconosciuto non solo in ipotesi tipizzate di violazione dei riposi, ma anche quando il giudice di merito accerti in concreto, con presunzioni gravi, precise e concordanti, una maggiore gravosità della prestazione e un pregiudizio alla salute derivante dalla specifica organizzazione del lavoro.
  • Ai fini della liquidazione equitativa del danno, il giudice può utilizzare la retribuzione come mero parametro orientativo, senza trasformarla nel corrispettivo del danno né esaurire in tale sede tutte le questioni sulla quantificazione se esse sono rimesse a separato giudizio.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile quando è proposta solo in via derivata rispetto a motivi principali che non colgono la ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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