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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13709/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una lunga sequenza di rapporti di lavoro alle dipendenze di un'azienda sanitaria locale, dapprima a tempo determinato e poi trasformati, a seguito di una procedura selettiva interna poi incisa da declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che la prevedeva, in un rapporto a tempo indeterminato. La lavoratrice aveva domandato, in via principale, l'illegittimità del recesso comunicatole dalla struttura sanitaria, la reintegrazione e il risarcimento; in subordine, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato; in ulteriore subordine, il risarcimento del danno per abuso nella reiterazione dei contratti a termine. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva escluso l'illegittimità del recesso e la conversione, ma aveva riconosciuto un risarcimento parametrato all'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, nella misura di sei mensilità, per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite di 36 mesi, escludendo il danno ulteriore per perdita di chance. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul lavoro a termine e sul pubblico impiego contrattualizzato, sostenendo che mancasse prova dell'abusiva reiterazione e che non risultasse superato il limite di 36 mesi; 2) violazione dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001, deducendo che la lavoratrice sarebbe stata inquadrata nella dirigenza del SSN e quindi soggetta alla deroga al limite dei 36 mesi; 3) violazione delle norme sul risarcimento del danno e dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale riconosciuto il danno in modo apodittico e senza prova; 4) violazione delle regole sulle spese processuali, contestando la compensazione integrale disposta dal giudice di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito e perché introducevano questioni nuove non emergenti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente autosufficienti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale si era conformata al consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine è presunto e può essere liquidato, in via parametrica, con riferimento all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, salva la prova del maggior pregiudizio. Quanto alle spese, ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il giudice di rinvio, investito anche della regolazione delle spese, può fare applicazione del principio della soccombenza all'esito globale della lite e disporre la compensazione totale o parziale. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    indica il giudizio di rinvio a seguito della precedente cassazione; la Corte d'appello ha deciso in sede di rinvio conformandosi ai principi enunciati dalla Cassazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge invocato dalla ricorrente.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del lavoro a termine nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    la Corte lo interpreta in conformità al principio di effettività della tutela, nel senso che la violazione sulla reiterazione abusiva dà luogo a un ristoro risarcitorio presunto e parametrico.

  • art. 5, D.Lgs. n. 368/2001

    richiamato quale norma sulla durata massima e sulla disciplina dei contratti a termine; la censura della ricorrente è stata ritenuta inammissibile in fatto.

  • art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001

    richiamato dalla ricorrente in combinazione con la normativa del 2007 sul limite di durata dei rapporti a termine.

  • art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001

    invocato per sostenere una deroga al limite dei 36 mesi per il personale dirigenziale del SSN; la censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata su presupposti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata.

  • art. 1, punto 1, D.Lgs. n. 368/2001

    richiamato tra le norme asseritamente violate sul contratto a termine.

  • art. 1, comma 40, L. n. 247/2007

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'introduzione del limite di durata complessiva dei contratti a termine.

  • art. 1, comma 43, L. n. 247/2007

    invocato per sostenere che non fosse stato superato il limite massimo complessivo di 36 mesi.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    utilizzato come parametro di quantificazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, in chiave presuntiva e sanzionatoria; la misura può variare tra un minimo e un massimo, salvo prova del maggior danno.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sul danno, senza che la Corte ravvisasse ragioni per discostarsi dal criterio presuntivo applicato.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sul danno.

  • art. 1225 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sul danno.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sul danno e sulla quantificazione equitativa.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme generali sul risarcimento del danno.

  • art. 1418 c.c.

    menzionato nel percorso processuale precedente in relazione alla nullità del contratto stipulato in violazione di norma imperativa.

  • art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    richiamato nel percorso ricostruttivo precedente come norma imperativa violata nella fase di costituzione del rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulle spese, ma non accolto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulle spese; la Corte ha ribadito che la regolazione segue il criterio della soccombenza globale nel giudizio di rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittimo il potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    fondamento dell'inammissibilità del terzo motivo, perché la sentenza impugnata era conforme a un orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007

    norma regionale che aveva consentito la selezione interna poi dichiarata incostituzionale, con effetti anche sul singolo rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a termine integra una fattispecie risarcitoria autonoma rispetto alla conversione del rapporto, e il danno può essere liquidato secondo un criterio presuntivo e parametrico analogo a quello previsto dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, salvo prova di un pregiudizio maggiore.
  • La parte che contesta in cassazione l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti o la durata complessiva del rapporto non può limitarsi a una diversa lettura delle risultanze istruttorie: il motivo è inammissibile quando mira a rivalutare il fatto o introduce circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata senza rispettare l'onere di autosufficienza.
  • La deroga al limite di durata dei contratti a termine prevista per specifiche categorie di personale deve risultare dai fatti già accertati nel giudizio di merito; in cassazione non è consentito prospettare per la prima volta un diverso inquadramento soggettivo del lavoratore.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese segue l'esito globale della lite: il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese anche tenendo conto dell'intero sviluppo processuale, senza dover frammentare la soccombenza per singolo grado di giudizio.
  • Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il motivo di ricorso che ne contesta il principio di diritto è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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