Cassazione Civile, Ordinanza n. 15949/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale fondato su verifica della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio aveva ritenuto esistente una società di fatto tra due fratelli per l'esercizio di attività di ristorazione e organizzazione di eventi, ricostruendo induttivamente i redditi 2005-2006 e imputandoli poi ai presunti soci pro quota. In primo grado una commissione tributaria aveva annullato l'accertamento verso la società di fatto ritenendola non provata, ma aveva mantenuto una ripresa a carico di uno solo dei presunti soci. In appello la CTR, dopo aver già in precedenza rilevato il difetto di contraddittorio e rimesso la causa al primo giudice, ha poi riformato la decisione di primo grado, affermando la responsabilità integrale del contribuente per le imposte accertate in capo alla società inesistente, con sanzioni e interessi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) motivazione apparente della sentenza; 2) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul contraddittorio, per non avere la CTR rilevato che il giudizio si era svolto senza la partecipazione della società di fatto, già indicata come soggetto passivo dell'accertamento; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata integrazione del contraddittorio; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di nuove domande in appello, per avere la CTR attribuito al ricorrente il 100% delle imposte pur in presenza di un accertamento originario impostato sull'esistenza della società e sulla ripartizione al 50%; 5) omessa pronuncia sulla dedotta nullità degli avvisi per violazione dello statuto del contribuente; 6) vizio motivazionale, sostenendo che, una volta esclusa la società di fatto, l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo accertamento personale, ricalcolando i ricavi e detraendo i costi. L'Agenzia ha resistito, ma il suo controricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. La Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, assorbendo gli altri: in materia tributaria, l'accertamento unitario dei redditi delle società di persone o di fatto e la conseguente imputazione ai soci comportano litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci; se il giudizio si svolge senza tutti i litisconsorti necessari, l'intero processo è nullo. Nel caso concreto, dopo il precedente annullamento con rinvio per difetto di contraddittorio, il giudizio di rinvio/prosecuzione era stato integrato solo nei confronti di uno dei soggetti necessari e non anche della società di fatto, con conseguente persistente nullità dell'intero procedimento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso; le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, in diversa composizione, perché il giudizio si svolga nuovamente con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio. È stata anche dichiarata l'inammissibilità del controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché tardivo.
Norme richiamate
richiamato per affermare la tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate, notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione
richiamato insieme all'art. 369 c.p.c. per dichiarare inammissibile il controricorso tardivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come base formale per denunciare nullità della sentenza, omessa pronuncia e violazione del procedimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge, in particolare sul litisconsorzio necessario e sul contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale relativo alla mancata considerazione della necessità di nuovo accertamento personale
art. 111 Cost.
richiamato sia per il principio del giusto processo sia per il criterio della ragionevole durata, in relazione all'estinzione del processo e alla nullità per difetto di contraddittorio
richiamato quale norma sul contraddittorio e sul diritto di difesa
richiamato per il litisconsorzio necessario; la sua violazione è stata ritenuta decisiva
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel secondo motivo come norma sulla decisione secondo diritto
richiamato nel contesto della dedotta omessa pronuncia e delle conseguenze processuali della mancata integrazione del contraddittorio
richiamato insieme al divieto di nuove domande/nuovi temi in appello
indicato come base per la cassazione con rinvio al primo giudice dopo la declaratoria di nullità dell'intero giudizio
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice del rinvio
richiamato nel secondo motivo quale parametro sul giudicato
art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992
norma centrale sul litisconsorzio necessario nel processo tributario; la sua violazione comporta nullità assoluta del giudizio se non sono presenti tutti i litisconsorti necessari
art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per chiarire i casi di estinzione del processo per inattività, esclusi nel caso concreto
art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per ribadire che l'estinzione per inattività è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quarto motivo per il divieto di domande nuove in appello
art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la rimessione della causa al primo giudice in caso di difetto di contraddittorio
art. 59, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare che, dopo la rimessione, il fascicolo è trasmesso d'ufficio senza necessità di riassunzione ad istanza di parte
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 383 c.p.c. quale base del rinvio al primo giudice nel processo tributario
art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il raffronto con la diversa disciplina della riassunzione dopo cassazione con rinvio
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
richiamato come motivo di appello sulla nullità degli avvisi per violazione dello statuto del contribuente
art. 5, commi 1 e 3, lett. b), TUIR
richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di fatto
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per il principio di ragionevole durata del processo, in tema di estinzione per inattività
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per la specificità dei motivi di ricorso, ritenuta rispettata
art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come disciplina che esclude la necessità di riassunzione ad istanza di parte dopo la rimessione della causa al primo giudice
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi a oggetto l'accertamento unitario dei redditi di una società di persone o di fatto e la conseguente imputazione ai soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari; la mancata partecipazione di uno solo di essi determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado.
- Se una commissione tributaria di appello abbia già dichiarato la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio e rimesso la causa al primo giudice, il giudice di rinvio/prosecuzione deve assicurare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti pretermessi; l'integrazione parziale non sana il vizio.
- Nel processo tributario l'estinzione per inattività delle parti è configurabile solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge; non può essere dichiarata quando il contraddittorio sia stato integrato tempestivamente almeno nei confronti di uno dei soggetti indicati dal giudice, ma manchi ancora un litisconsorte necessario per omissione dell'ufficio giudicante.
- La violazione delle regole sul litisconsorzio necessario nel processo tributario integra un vizio processuale che assorbe le ulteriori censure di merito, imponendo la cassazione della sentenza e il rinvio al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
- Il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione è inammissibile secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
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