Cassazione Civile, Ordinanza n. 28449/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014 nei confronti di una società e dei soci. L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito induttivamente il reddito della società e lo aveva imputato ai soci. La corte tributaria di secondo grado aveva ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, valorizzando la complessiva inattendibilità della contabilità, la mancata risposta dei contribuenti agli inviti dell’Ufficio e l’erronea determinazione dei costi, oltre al mancato riscontro alla richiesta documentale. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che mancavano i presupposti per la ricostruzione induttiva perché l’Ufficio non avrebbe notificato un questionario né richiesto documenti, limitandosi a convocarli per chiarimenti; 2) violazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. 600/1973, 55 d.P.R. 633/1972, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., per avere ritenuto legittimo l’accertamento induttivo pur in assenza delle ipotesi di particolare gravità previste dalla legge.
La decisione
La Corte ha riunito ed esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato, per il primo motivo, il difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano riprodotto il contenuto dell’invito rimasto inevaso, e comunque la censura era smentita dall’accertamento di fatto della sentenza impugnata, che faceva riferimento a una richiesta documentale dell’Ufficio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’accertamento induttivo era stato ritenuto legittimo sia per la mancata risposta a un invito dell’Amministrazione finanziaria, anche di natura documentale, sia per la complessiva inattendibilità della contabilità, qualificata come grave e sufficiente a giustificare il ricorso al metodo induttivo ai sensi degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972. Non essendosi la resistente costituita regolarmente, nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 32, primo comma, nn. 2, 3 e 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti come base normativa dei poteri istruttori dell’Ufficio e dei presupposti dell’accertamento
art. 51, secondo comma, nn. 2, 3 e 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dai ricorrenti in relazione ai poteri istruttori IVA
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti insieme agli artt. 39 e 55 in tema di accertamento
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento induttivo quando ricorrono i presupposti di legge, anche sulla base di elementi meramente indiziari nei casi di grave inattendibilità della contabilità
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente l’accertamento induttivo ai fini IVA nei casi previsti dalla legge
richiamati per la disciplina delle presunzioni; la Corte distingue l’ipotesi in cui l’Ufficio può fondare l’accertamento su elementi anche non idonei a costituire presunzione semplice ex artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamato dai ricorrenti quale norma sulla valutazione delle prove
richiamato con riferimento alla costituzione della resistente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza che ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, la censura deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; in difetto di trascrizione o di puntuale indicazione degli atti rilevanti, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- L’accertamento induttivo è legittimo quando ricorrano i presupposti normativi, tra cui la complessiva inattendibilità delle scritture contabili o la mancata risposta del contribuente agli inviti dell’Ufficio a produrre documenti o fornire chiarimenti.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che la contabilità è gravemente inattendibile, l’Amministrazione può prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture e fondare la rettifica su elementi indiziari anche molto deboli, purché i presupposti di legge siano integrati.
- In sede di cassazione non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella operata dal giudice di merito, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo congruo delle ragioni della legittimità dell’accertamento.
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