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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28449/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014 nei confronti di una società e dei soci. L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito induttivamente il reddito della società e lo aveva imputato ai soci. La corte tributaria di secondo grado aveva ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, valorizzando la complessiva inattendibilità della contabilità, la mancata risposta dei contribuenti agli inviti dell’Ufficio e l’erronea determinazione dei costi, oltre al mancato riscontro alla richiesta documentale. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che mancavano i presupposti per la ricostruzione induttiva perché l’Ufficio non avrebbe notificato un questionario né richiesto documenti, limitandosi a convocarli per chiarimenti; 2) violazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. 600/1973, 55 d.P.R. 633/1972, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., per avere ritenuto legittimo l’accertamento induttivo pur in assenza delle ipotesi di particolare gravità previste dalla legge.

La decisione

La Corte ha riunito ed esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha rilevato, per il primo motivo, il difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano riprodotto il contenuto dell’invito rimasto inevaso, e comunque la censura era smentita dall’accertamento di fatto della sentenza impugnata, che faceva riferimento a una richiesta documentale dell’Ufficio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’accertamento induttivo era stato ritenuto legittimo sia per la mancata risposta a un invito dell’Amministrazione finanziaria, anche di natura documentale, sia per la complessiva inattendibilità della contabilità, qualificata come grave e sufficiente a giustificare il ricorso al metodo induttivo ai sensi degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972. Non essendosi la resistente costituita regolarmente, nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza che ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, la censura deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; in difetto di trascrizione o di puntuale indicazione degli atti rilevanti, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • L’accertamento induttivo è legittimo quando ricorrano i presupposti normativi, tra cui la complessiva inattendibilità delle scritture contabili o la mancata risposta del contribuente agli inviti dell’Ufficio a produrre documenti o fornire chiarimenti.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che la contabilità è gravemente inattendibile, l’Amministrazione può prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture e fondare la rettifica su elementi indiziari anche molto deboli, purché i presupposti di legge siano integrati.
  • In sede di cassazione non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella operata dal giudice di merito, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo congruo delle ragioni della legittimità dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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