Cassazione Civile, Ordinanza n. 33878/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario autostradale)
La controversia
La lite nasce da una convenzione stipulata nel 2001 per l’attraversamento e la posa di infrastrutture di telecomunicazioni lungo tratti autostradali, con previsione di un canone annuo a carico dell’operatore. Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003, l’operatore ha cessato di corrispondere il canone ritenendo che la nuova disciplina imponesse, per gli anni successivi, un regime diverso e meno oneroso, se non addirittura gratuito, limitato agli oneri espressamente consentiti dalla legge. Il concessionario autostradale ha invece chiesto il pagamento del corrispettivo convenzionale, sostenendo che l’occupazione della sede autostradale restasse onerosa e che l’art. 94 del Codice delle comunicazioni elettroniche fosse norma speciale rispetto all’art. 93. In primo grado il tribunale aveva ritenuto sopravvenuta l’inefficacia della convenzione nella parte incompatibile con la nuova disciplina, riducendo il dovuto al solo importo previsto dalla normativa generale. La corte d’appello ha poi riformato, qualificando il rapporto come servitù volontaria/occupazione autostradale soggetta alla disciplina speciale dell’art. 94 e condannando l’operatore al pagamento del canone convenzionale. In cassazione l’operatore ha articolato cinque motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 93 e 94 del d.lgs. n. 259/2003, per avere la sentenza ritenuto necessariamente costituita una servitù anziché un diritto personale di godimento soggetto all’art. 93; (2) violazione degli artt. 1058 e 1350 n. 4 c.c., per erronea qualificazione della convenzione come servitù volontaria, nonostante il tenore precario e temporaneo del disciplinare; (3) violazione combinata degli artt. 93, 94, 35 e 88 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997, per avere riconosciuto il canone convenzionale anche dopo il 16 settembre 2003; (4) ulteriore violazione dell’art. 94, assumendo che, in ogni caso, la norma prevedrebbe un’indennità e non un canone predeterminato ex ante; (5) riproposizione dell’eccezione di inefficacia sopravvenuta delle clausole contrattuali incompatibili con la legge. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che per l’occupazione/attraversamento di sedi autostradali mediante infrastrutture di comunicazione elettronica opera la disciplina speciale dell’art. 94, la quale qualifica l’uso come oneroso, prevede la costituzione di una servitù con decreto ministeriale e una indennità legale, e non introduce una regola di gratuità; fino alla formale imposizione della servitù e alla quantificazione dell’indennità restano salvi i corrispettivi convenzionali pattuiti. Il quinto motivo è stato considerato un "non motivo" perché non denunciava specifici vizi di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva condannato l’operatore di telecomunicazioni al pagamento del canone convenzionale per l’occupazione/attraversamento della sede autostradale. Ha ritenuto che l’art. 94 del Codice delle comunicazioni elettroniche sia norma speciale applicabile alle sedi autostradali, capace di derogare al divieto generale di imposizione di oneri di cui all’art. 93; ha inoltre chiarito che, fino all’adozione del decreto ministeriale di imposizione della servitù e alla conseguente quantificazione dell’indennità, il corrispettivo pattuito nel disciplinare resta dovuto. Alla soccombenza del ricorrente è seguita la condanna alle spese del giudizio di legittimità e la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dalla legge.
Norme richiamate
stabilisce un divieto generale di imporre oneri agli operatori di comunicazioni elettroniche oltre quelli espressamente previsti; non introduce una regola di gratuità per l’occupazione di sedi autostradali, che resta soggetta alla disciplina speciale dell’art. 94.
costituisce norma speciale per l’occupazione delle sedi autostradali da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica; prevede la costituzione di una servitù con decreto ministeriale e il pagamento di un’indennità commisurata a criteri legali.
artt. 25 e 27 d.lgs. n. 285/1992
confermano il principio di onerosità dell’uso della sede stradale da parte dell’operatore di telecomunicazioni.
art. 231, comma 3, d.lgs. n. 285/1992
coordina la disciplina del Codice della strada con quella del Codice delle comunicazioni elettroniche, senza eliminare l’onerosità dell’uso della sede stradale.
i diritti acquisiti sono fatti salvi fino alla nuova imposizione della servitù; giustifica la permanenza del corrispettivo convenzionale sino alla transizione al regime legale.
richiamato dall’art. 94 CCE quale base del regime speciale delle servitù e dei corrispettivi/indennità in ambito autostradale.
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della convenzione come servitù volontaria; la Corte ritiene che la qualificazione negoziale non elida l’applicazione della disciplina speciale dell’art. 94.
richiamato nel motivo volto a negare la validità della configurazione come servitù; non assume rilievo decisivo ai fini dell’applicazione della disciplina speciale.
richiamato in relazione alla quantificazione degli oneri per occupazione di suolo pubblico, ma ritenuto non dirimente rispetto alla disciplina speciale dell’art. 94 CCE.
invocato dal ricorrente per sostenere l’esclusività dell’art. 93; la Corte esclude che impedisca l’applicazione dell’art. 94 alle sedi autostradali.
invocato dal ricorrente; la Corte lo considera non idoneo a derogare alla disciplina speciale dell’occupazione autostradale.
il quinto motivo è definito un non motivo perché non individua un vizio riconducibile ai motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Per l’occupazione o l’attraversamento di sedi autostradali mediante infrastrutture di comunicazione elettronica, l’art. 94 del d.lgs. n. 259/2003 opera come disciplina speciale rispetto all’art. 93 e conserva la natura onerosa dell’uso, escludendo che possa ricavarsi una regola generale di gratuità.
- La qualificazione negoziale del rapporto come servitù o concessione non è decisiva quando la legge prevede, per l’occupazione autostradale, un regime speciale che impone comunque un corrispettivo o un’indennità secondo i criteri legali.
- Fino alla formale imposizione della servitù e alla quantificazione dell’indennità prevista dalla legge, restano salvi i corrispettivi convenzionali pattuiti tra le parti, in forza della clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti.
- Le norme generali del Codice delle comunicazioni elettroniche sui limiti agli oneri imposti agli operatori non prevalgono sulla disciplina speciale dettata per le sedi autostradali, che resta autonoma e applicabile anche agli attraversamenti trasversali.
- In sede di legittimità, un motivo che non denunci specificamente un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c. non integra un vero motivo di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33691/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33694/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →