Cassazione Civile, Ordinanza n. 20931/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento sintetico ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una professionista, recuperando maggior reddito sulla base di spese per elementi certi e investimenti, tra cui un mutuo e l'acquisto di autoveicoli per importi complessivamente rilevanti. I giudici di merito hanno rigettato il ricorso della contribuente ritenendo non provata la disponibilità di redditi esenti o già tassati idonei a giustificare le spese. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2727 c.c., sostenendo che alcune spese non fossero rilevanti ai fini del redditometro, che dovesse applicarsi il vecchio redditometro e che non fosse necessario dimostrare un nesso causale stretto tra redditi esenti e spese, essendo sufficiente la loro astratta compatibilità; 2) violazione degli artt. 2729, 2727 e 2728 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la prova liberatoria potesse essere fornita anche per presunzioni e che la CTR avesse male valutato gli elementi offerti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, contestando la trattazione di alcuni errori di calcolo relativi alle auto, la valorizzazione della sola partita IVA a fronte della dedotta assenza di attività professionale e la mancata risposta su una richiesta di reclamo/mediazione. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto inammissibili o infondate le censure nuove o prive di specificità; ha affermato che, per l'accertamento sintetico relativo al 2009, si applica la disciplina modificata dall'art. 22 d.l. n. 78/2010; ha ribadito che il contribuente deve provare il possesso di redditi diversi, esenti o già tassati, e non basta allegarne la mera astratta disponibilità, dovendo emergere circostanze sintomatiche idonee a dimostrare che tali redditi possano aver finanziato le spese; ha escluso che il ricorso mirasse a denunciare un vizio motivazionale realmente sussistente, osservando che la CTR aveva comunque esaminato i punti controversi con motivazione sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della contribuente alle spese e agli ulteriori oneri sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità dell'accertamento sintetico Irpef per l'anno 2009 e la decisione di merito che aveva ritenuto non provata la copertura delle spese con redditi esenti o soggetti a ritenuta. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Per l'accertamento sintetico relativo al 2009 si applica la disciplina risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010; la prova contraria del contribuente deve riguardare il finanziamento delle spese mediante redditi diversi, esenti, soggetti a ritenuta o legalmente esclusi dalla base imponibile.
art. 22 d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010
accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto
La norma transitoria rende applicabili le modifiche al redditometro agli accertamenti relativi ai redditi dal periodo d'imposta 2009.
È richiamato per sostenere il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il contribuente deve fornire la prova della disponibilità di redditi idonei a giustificare le spese contestate.
È richiamato in relazione alle presunzioni, ma la Corte afferma che la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
La prova liberatoria può essere offerta anche per presunzioni, ma la censura che attacca la valutazione degli indizi si risolve in un inammissibile riesame del merito.
È evocato nel motivo relativo alla prova presuntiva, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.
La doglianza che mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie è inammissibile quando sollecita una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione mancante o apparente sussiste solo nei casi estremi di assenza assoluta o incomprensibilità della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È invocabile solo per l'omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare insufficienza o illogicità della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La mancanza di motivazione rileva solo quando la sentenza sia priva delle ragioni del decidere o presenti un contrasto irriducibile.
art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la motivazione deve essere riconoscibile e sufficiente a far comprendere l'iter logico della decisione.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le ragioni di divergenza tra le due decisioni.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel redditometro applicabile al periodo d'imposta 2009 il contribuente può vincere la presunzione di capacità contributiva solo dimostrando, con idonea documentazione o presunzioni gravi, precise e concordanti, il possesso di redditi diversi, esenti o già tassati e la loro concreta attitudine a finanziare le spese contestate; la mera astratta disponibilità di risorse non è sufficiente.
- La censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una diversa valutazione degli indizi: quando il motivo mira a ottenere una nuova rivalutazione del merito, esso è inammissibile.
- La disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 78/2010 si applica agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, con conseguente applicabilità delle nuove regole al periodo d'imposta 2009.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente o radicalmente incomprensibile; non è sufficiente denunciare illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione se la sentenza consente di ricostruire l'iter decisorio.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede la specifica indicazione delle ragioni di differenza tra le due decisioni, altrimenti è inammissibile.
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