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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10807/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società in nome collettivo operante nel commercio di autoveicoli, l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno 2004, maggiori redditi d'impresa e li imputava ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR. Le riprese riguardavano: la vendita di un'autovettura ritenuta di competenza 2004; ricavi non fatturati e non dichiarati per euro 415.000 ricollegati a presunte "anticipazioni soci"; una sopravvenienza attiva di euro 231.229 derivante da un debito fittizio verso i soci; costi ritenuti indeducibili per difetto di competenza o inerenza; ulteriori maggiori ricavi per euro 147.571. La CTP accoglieva solo in parte i ricorsi della società e dei soci; la CTR, riuniti gli appelli, rideterminava in misura molto inferiore il maggior reddito societario e quello imputato ai soci. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che la consegna della vettura fosse avvenuta già nel 2004 e non nel 2005; 2) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 115 e 2697 c.c., contestando la valutazione delle prove e la ritenuta idoneità di atti notori a giustificare la provvista delle somme versate dai soci; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo erronea affermazione del giudicato interno su parte dei maggiori ricavi; 4) violazione dell'art. 109 TUIR, censurando la deducibilità di alcuni costi in asserito contrasto con il principio di competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a sovvertire un accertamento di fatto del giudice di merito sulla data di consegna/vendita dell'autovettura, non censurabile in cassazione come violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare il modo in cui il giudice di appello aveva valutato le prove, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudice e censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei termini del minimo costituzionale; inoltre gli atti notori sono prove documentali liberamente valutabili anche nel processo tributario. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non consentendo alla Corte di verificare la composizione degli importi e l'esatta portata dell'asserita acquiescenza o giudicato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per asserita violazione dell'art. 109 TUIR, ma in realtà privo di specificità e circostanziazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'Agenzia alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    Il reddito d'impresa accertato nei confronti della società di persone è imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

  • artt. 39, comma 2, lett. d), e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Sono richiamati come base normativa dell'accertamento del reddito d'impresa effettuato dall'Ufficio.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    È evocato in relazione alla competenza dei ricavi e alla deducibilità dei costi; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono inammissibili.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le prove documentali sono liberamente valutabili dal giudice, compresi gli atti notori.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, salvo i casi previsti dalla legge; la censura non può risolversi in una mera contestazione della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura dell'Ufficio viene dichiarata inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove.

  • art. 2909 c.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di specificità nella deduzione del preteso giudicato interno.

  • art. 116 c.p.c.

    "il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti"

    La Corte ribadisce che, salvo norme speciali, vige la libertà di prova e il giudice valuta tutte le prove secondo prudente apprezzamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario, gli atti notori rientrano tra le prove documentali liberamente valutabili dal giudice; la loro attendibilità non è esclusa in astratto, ma la relativa valutazione è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
  • La deduzione del vizio di violazione dell'art. 2909 c.c. richiede una censura specifica e autosufficiente, capace di consentire alla Corte di verificare l'effettiva esistenza e portata del giudicato o dell'acquiescenza invocati.
  • Un motivo di ricorso deve essere specifico, circostanziato e autosufficiente: la mera affermazione apodittica della violazione di una norma, senza confronto con gli atti e senza indicare con precisione gli elementi decisivi, è inammissibile.
  • La censura sulla competenza temporale dei ricavi e sulla deducibilità dei costi non può essere esaminata se, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare l'apprezzamento fattuale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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