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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10785/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Dopo il deposito di un'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, il difensore-istante ha chiesto la correzione del provvedimento per errore materiale. In particolare, ha dedotto che nel dispositivo era stato indicato l'importo di euro 200,00 per esborsi, anziché euro 423,00, somma che secondo l'istante sarebbe stata effettivamente sostenuta e documentata tramite ricevute di pagamento telematico prodotte all'atto dell'iscrizione a ruolo, comprendendo euro 196,00 per contributo unificato, euro 200,00 per contributo unificato integrativo ed euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. La Corte ha esaminato l'istanza e l'ha rigettata, osservando che gran parte della pretesa riguardava il contributo unificato base e integrativo, il quale è dovuto ex lege dalla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, ha importo predeterminato e non è soggetto alla potestà del giudice né quanto alla compensazione né quanto alla determinazione dell'ammontare. Ne deriva che la sua mancata menzione nella liquidazione degli esborsi non integra errore materiale. Quanto alla residua somma di euro 27,00, la Corte ha ritenuto che fosse già coperta dall'importo di euro 200,00 liquidato. La Corte ha inoltre escluso la regolazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa di tale procedimento e l'assenza di una vera soccombenza.

La decisione

L'istanza di correzione di errore materiale è stata rigettata. La Corte ha ritenuto insussistente l'errore denunciato con riferimento al contributo unificato, poiché tale importo grava sul soccombente per legge indipendentemente dalla sua menzione nel dispositivo e non richiede una specifica pronuncia di liquidazione; ha inoltre ritenuto assorbita o già compresa nella somma liquidata la voce residua di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. Nessuna pronuncia è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato è un'obbligazione prevista dalla legge in importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese; il giudice non può disporne la compensazione né determinarne liberamente l'ammontare, e non occorre una specifica statuizione nel dispositivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione di errore materiale non si configura una soccombenza in senso proprio, perché il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull'assetto sostanziale degli interessi regolato dal provvedimento corretto.

Massime di principio

  • Il contributo unificato, base e integrativo, non va trattato come un ordinario esborso da liquidare discrezionalmente nel dispositivo, poiché è dovuto ex lege dalla parte soccombente e la sua debenza non dipende da una specifica condanna in sentenza.
  • L'omessa indicazione del contributo unificato nella liquidazione delle spese non integra errore materiale correggibile quando l'importo resta comunque dovuto per legge e non richiede un titolo esecutivo rappresentato dalla pronuncia di liquidazione.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non è dovuta una pronuncia sulle spese, perché tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non determina una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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