Cassazione Civile, Ordinanza n. 10743/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale in rettifica con cui l'ufficio aveva rideterminato il classamento e la rendita di un'unità immobiliare sita in Bergamo, passando dalla rendita proposta in DOCFA di euro 5.368,57 a euro 24.100,00, sulla base dell'attribuzione della categoria speciale D/8 invece della categoria ordinaria A/10. La Corte tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo sia carente la motivazione dell'avviso, sia non provata dall'amministrazione la diversa classificazione catastale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto carente la prova della classificazione in D/8; 2) violazione degli artt. 6 e 7 L. n. 212/2000 per avere reputato l'avviso privo di motivazione quanto alla categoria catastale; 3) violazione della disciplina catastale (r.d.l. n. 652/1939, regolamento n. 1142/1949 e L. n. 208/2015), deducendo che la classificazione deve dipendere dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e che gli immobili a destinazione commerciale o direzionale, non stimabili per confronto con i gruppi A, B e C, vanno ricompresi nel gruppo D.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice tributario sulla prova della corretta categoria catastale e sull'idoneità degli elementi istruttori. Ha osservato che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di diversa lettura delle prove, e che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando reputi non assolto l'onere dalla parte onerata dopo aver valutato comparativamente le risultanze probatorie. Il rigetto di tali censure ha comportato l'assorbimento del secondo motivo, relativo alla motivazione dell'avviso, poiché la sentenza impugnata era sorretta da rationes decidendi autonome e concorrenti; la mancata caduta della ratio sulla non dimostrata correttezza del classamento rendeva superfluo l'esame dell'altra. Nulla è stato disposto sulle spese per la tardiva costituzione della resistente oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c.; è stata esclusa la debenza del raddoppio del contributo unificato in capo all'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ.
la tardiva costituzione della parte resistente, pur vittoriosa, giustifica la compensazione delle spese nel caso concreto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
la loro violazione non può essere dedotta per contestare l'apprezzamento delle prove o il diverso peso attribuito agli elementi istruttori; è censurabile solo l'uso di prove non dedotte, prove legali mal valutate o prove disattese con modalità incompatibili con il loro valore legale.
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se il giudice pone l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella gravata; non quando valuti le prove e reputi non dimostrato il fatto costitutivo nella sfera della parte onerata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una revisione del giudizio di fatto sotto la veste della violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali o il convincimento del giudice di merito sulla maggiore o minore attendibilità delle prove.
art. 6 L. n. 212/2000
richiamato come parametro della censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento catastale.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato come parametro della censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento catastale.
artt. 4, 6, 8 e 10 r.d.l. n. 652/1939
richiamati dalla ricorrente per sostenere che il classamento va determinato sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile.
art. 8 regolamento n. 1142/1949
richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta appartenenza dell'immobile al gruppo D.
L. n. 208/2015
richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina catastale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio: l'apprezzamento delle prove e dei fatti resta riservato al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti, disposte fuori dai limiti di legge, o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non basta contestare il peso attribuito alle singole risultanze.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo erroneo; non ricorre quando ritenga, all'esito della valutazione delle prove, che la parte onerata non abbia dimostrato il fatto costitutivo.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e concorrenti, il rigetto della censura diretta contro una sola di esse rende assorbite le altre, poiché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.
- Nel giudizio di cassazione la critica al convincimento del giudice di merito sulla attendibilità e concludenza delle prove non è veicolabile né come violazione di legge né, di regola, come vizio motivazionale, se mira soltanto a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10742/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_civile · 23 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10744/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_civile · 23 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10745/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_civile · 23 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10752/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_civile · 23 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10785/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_civile · 23 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10786/2026 del 23/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →