Cassazione Civile, Ordinanza n. 10752/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, mentre non ha provveduto sulle spese in favore dell’altra intimata, rimasta inattiva.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un viaggiatore aveva acquistato un pacchetto turistico di sette giorni, ma la prestazione resa sarebbe risultata non conforme a quella pattuita: il viaggio di andata avrebbe subito uno scalo con conseguente ritardo di un giorno sull’intero soggiorno e la struttura alberghiera non avrebbe corrisposto alla qualità promessa. Il viaggiatore aveva quindi agito in giudizio contro due società. Nei gradi di merito il Giudice di pace aveva riconosciuto un ristoro, poi riformato dal Tribunale, che aveva rigettato la domanda originaria. Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, ma prima dell’udienza il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata prima della decisione, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese seguono la soccombenza virtuale e possono essere poste a carico del ricorrente in favore della parte costituita e vittoriosa.
- Non può disporsi la condanna alle spese in favore della parte intimata che non abbia svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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