Cassazione Civile, Ordinanza n. 10742/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativi al 2015 e al 2016, emessi nei confronti di una società bookmaker stabilita in altro Stato membro e della società italiana operante come centro di trasmissione dati, in qualità di coobbligati solidali. In appello la CGT aveva ritenuto legittima la pretesa fiscale dell'Amministrazione sia nei confronti del bookmaker sia del CTD, applicando la disciplina nazionale sull'imposta unica e il criterio di determinazione induttiva della base imponibile. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere escluso l'applicabilità della disciplina al bookmaker estero, assunto come operatore di attività lecita; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 1, comma 945, l. 208/2015, sostenendo che per il 2016 dovesse applicarsi il nuovo criterio di calcolo dell'imposta; 3) violazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014 e dell'art. 24, comma 10, d.l. 98/2011 quanto all'annualità 2015; 4) violazione del diritto dell'Unione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e disapplicazione della normativa interna; 5) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie per asserita obiettiva incertezza normativa e conseguente non punibilità. Le ricorrenti chiedevano anche l'applicazione della disciplina costituzionale e unionale in tema di libertà di prestazione dei servizi, parità di trattamento e non discriminazione, nonché la rideterminazione della base imponibile in modo meno oneroso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha escluso l'omessa pronuncia, perché la sentenza d'appello conteneva almeno una pronuncia implicita sulle questioni sollevate; ha ribadito, sulla base della giurisprudenza costituzionale e unionale già intervenuta, che l'imposta unica si applica anche ai bookmaker esteri e ai CTD che raccolgono scommesse in Italia, senza discriminazione ai sensi del TFUE; ha negato la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale e di una disapplicazione della disciplina nazionale; ha interpretato l'art. 1, comma 945, l. 208/2015 come norma che modifica solo la base imponibile per i soggetti regolari e collegati al totalizzatore nazionale, non il soggetto passivo né il regime dei soggetti non regolarizzati; ha ritenuto inammissibile il motivo sull'annualità 2015 per difetto di interesse, poiché la stessa parte ricorrente aveva affermato che la norma invocata non era stata applicata dall'Ufficio; ha giudicato infondato il motivo sulle sanzioni, escludendo l'obiettiva incertezza normativa per i periodi successivi alla legge interpretativa del 2010. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese di lite, oltre a una condanna ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
l'omessa pronuncia non ricorre quando la questione non esaminata è incompatibile con la soluzione adottata oppure risulta implicitamente assorbita dalla motivazione della sentenza.
sono stati richiamati come norme processuali di ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
art. 267 TFUE
non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione è già stata decisa e il quadro interpretativo è consolidato.
artt. 49, 52, 56 e 57 TFUE
non ostano alla normativa italiana sull'imposta unica, perché essa si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse in Italia e non introduce una discriminazione basata sul luogo di stabilimento.
art. 1, commi 64, 66, 643, 644, 926 e 945, l. 220/2010, l. 190/2014, l. 208/2015
la disciplina interpretativa e quella successiva regolano soggettività passiva, regolarizzazione e criteri di determinazione della base imponibile; il comma 945 incide solo sul metodo di calcolo per operatori regolari e verificabili, mentre per i non regolarizzati continua ad applicarsi il criterio forfetario.
soggetto passivo è chiunque, anche senza concessione o con concessione inefficace, gestisca concorsi pronostici o scommesse per conto proprio o di terzi; se opera per conto di terzi, questi è obbligato solidalmente.
art. 24, comma 10, d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011
per i periodi precedenti alla nuova disciplina, consente la determinazione induttiva della base imponibile con uso di elementi documentali o, in difetto, della raccolta media provinciale e dell'aliquota massima.
richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma non accolto perché la disciplina successiva ha eliminato l'incertezza normativa per le annualità in contestazione.
art. 5, comma 1 e art. 6, comma 2, l. 472/1997
richiamati per l'esimente da obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria, esclusa dalla Corte per il periodo successivo alla legge interpretativa del 2010.
invocato per l'obiettiva incertezza e la non irrogabilità delle sanzioni, ma ritenuto non applicabile ai periodi d'imposta 2015 e 2016.
la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento di somme per responsabilità aggravata e, in quanto giudizio definito in conformità a proposta accelerata, anche alla somma in favore della cassa delle ammende.
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo va individuato in chiunque gestisca, anche senza concessione o per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse; se l'attività è svolta per conto altrui, il mandante o bookmaker risponde in via solidale del tributo e delle sanzioni.
- La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2011 e dalle successive modifiche non comporta una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione quando l'imposta colpisce indistintamente tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento.
- Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione è già stata risolta con pronuncia specifica e l'orientamento unionale e nazionale risulta consolidato.
- L'art. 1, comma 945, l. 208/2015 incide solo sulle modalità di determinazione dell'imponibile per le raccolte regolari e verificabili; per gli operatori non regolarizzati o non collegati al totalizzatore nazionale continua ad applicarsi il criterio forfetario induttivo previsto dalla disciplina speciale.
- La determinazione induttiva della base imponibile è legittima se il mancato collegamento al totalizzatore impedisce una ricostruzione analitica della raccolta, ma il contribuente conserva la facoltà di fornire prova contraria dell'effettivo volume delle giocate e delle vincite.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia di sanzioni tributarie non opera per i periodi d'imposta successivi alla norma interpretativa che ha chiarito in modo definitivo la soggettività passiva e il regime applicabile.
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