Cassazione Civile, Ordinanza n. 26409/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate, con il quale veniva chiesta la restituzione di euro 665.153,10 per l'anno d'imposta 2013, perché il credito d'imposta opposto in compensazione sarebbe stato inesistente: secondo l'Ufficio, il credito era stato in precedenza azzerato mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.l. n. 16/1993, e una sentenza della CTP di Asti lo aveva dichiarato rinunciato. La società aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano respinto sia il ricorso di primo grado sia l'appello. In Cassazione il contribuente deduceva, con unico motivo, violazione dell'art. 2318, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto che il ricorso introduttivo dovesse essere proposto dal legale rappresentante della società e non dal socio accomandatario; il ricorrente invocava il principio per cui i soci accomandatari hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società in accomandita semplice, specie nel caso di accomandatario unico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello, pur formulando un inciso circa la necessità che il ricorso fosse proposto dal legale rappresentante, aveva in realtà deciso nel merito rigettando l'appello per infondatezza delle censure, confermando l'insussistenza del credito opposto in compensazione. Ne deriva che il motivo di cassazione, limitato a contestare quel passaggio motivazionale sull'inammissibilità del ricorso introduttivo, non incideva sulla ratio decidendi effettiva della decisione. La Corte ha inoltre precisato che il trasferimento all'estero della sede sociale non è equiparabile a una cancellazione per estinzione e non comporta interruzione del processo; ha comunque rilevato che il ricorso introduttivo era stato proposto dal socio accomandatario, legale rappresentante ex lege. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
attribuisce ai soci accomandatari l'amministrazione e la rappresentanza della società in accomandita semplice
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
richiamato in relazione all'istanza respinta dal giudice d'appello
art. 40 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
esclusa l'interruzione del giudizio in caso di semplice trasferimento della sede all'estero
art. 3, comma 10, d.l. n. 16 del 1993
richiamato come base del ravvedimento operoso che aveva azzerato il credito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva del regime dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione che censuri soltanto un passaggio motivazionale della sentenza impugnata, quando quel passaggio non abbia inciso sul dispositivo e la decisione sia sorretta da una distinta ratio decidendi di merito non specificamente impugnata.
- Quando la sentenza di merito, pur menzionando un profilo processuale, definisce effettivamente la controversia nel merito, il ricorso per cassazione deve investire la reale ratio decidendi; la contestazione di un rilievo accessorio o superfluo non è sufficiente.
- Il trasferimento all'estero della sede sociale, in difetto di estinzione del soggetto collettivo, non equivale a cancellazione per estinzione e non determina di per sé interruzione del processo.
- Nella società in accomandita semplice, il socio accomandatario è legittimato ex lege all'amministrazione e alla rappresentanza della società; tale qualità rileva anche ai fini della spendita della rappresentanza processuale, quando il ricorso sia stato proposto in tale veste.
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