Cassazione Civile, Ordinanza n. 13717/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A una società beneficiaria di una scissione parziale è stata notificata una cartella di pagamento, emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per IRES e IVA relative a un anno d’imposta anteriore alla scissione, oltre interessi e sanzioni, sul presupposto della responsabilità solidale per i debiti fiscali della società scissa. La contribuente ha impugnato la pretesa sostenendo che, in caso di scissione parziale, per i debiti erariali antecedenti e non espressamente trasferiti risponderebbe solo la società scissa, non anche la beneficiaria, e che la disciplina applicabile sarebbe quella speciale dell’art. 173 d.P.R. n. 917/1986, non quella civilistica dell’art. 2506-quater c.c. La CTR ha respinto l’appello ritenendolo aspecifico e comunque infondato; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita erronea declaratoria di aspecificità dei motivi d’appello; violazione e falsa applicazione dell’art. 2506-quater c.c. e dell’art. 173 d.P.R. n. 917/1986, per avere la sentenza applicato la disciplina civilistica della responsabilità solidale invece di quella tributaria speciale. È stata inoltre dedotta l’irrilevanza della rateazione concessa alla società scissa ai fini dell’esclusione della responsabilità della beneficiaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.: la CTR aveva errato nel richiamare l’art. 2506-quater c.c., ma il dispositivo era conforme a diritto perché, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione, ai sensi dell’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986. La Corte ha anche precisato che la rateazione del debito accordata alla società scissa non elimina la responsabilità solidale della beneficiaria, rilevando semmai nella successiva fase esecutiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma base della cartella impugnata, emessa per la liquidazione automatizzata dei tributi dovuti dalla società.
È stata invocata dalla ricorrente per contestare la dichiarazione di aspecificità dei motivi d’appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge.
Richiamato dalla CTR e contestato dalla ricorrente; la Corte chiarisce che il richiamo civilistico era inesatto per la disciplina dei debiti erariali, ma non incideva sul corretto esito della decisione.
art. 173 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per la scissione parziale, i debiti fiscali anteriori alla scissione gravano solidalmente sulla beneficiaria, indipendentemente dalla quota di patrimonio assegnata.
Richiamato per il confronto sistematico con la disciplina civilistica della scissione.
art. 2506-quater, comma 3, c.c.
Richiamato per il confronto sistematico con la disciplina civilistica della scissione.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472
Usato come conferma sistematica dell’obbligazione solidale, anche nei casi di scissione parziale, per violazioni tributarie commesse anteriormente alla scissione.
Consente la correzione della motivazione quando il dispositivo della sentenza impugnata è comunque conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle scissioni parziali, la società beneficiaria risponde in solido per i debiti erariali relativi a periodi d’imposta anteriori alla data in cui l’operazione produce effetti, secondo la disciplina tributaria speciale.
- La responsabilità per i debiti fiscali anteriori alla scissione non dipende dal fatto che il debito sia stato espressamente trasferito nell’atto di scissione, né dalla misura del patrimonio assegnato alla beneficiaria.
- L’eventuale errore del giudice di merito nel richiamare la disciplina civilistica della scissione non comporta cassazione se il risultato decisorio è corretto alla luce della disciplina tributaria applicabile.
- La rateazione del debito concessa alla società scissa non elimina la responsabilità solidale della beneficiaria; può incidere, semmai, sulla successiva fase esecutiva e non sulla debenza sostanziale.
- In sede di legittimità, la sentenza può essere confermata con correzione della motivazione quando il dispositivo sia conforme a diritto nonostante un errato inquadramento normativo.
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