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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13717/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A una società beneficiaria di una scissione parziale è stata notificata una cartella di pagamento, emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per IRES e IVA relative a un anno d’imposta anteriore alla scissione, oltre interessi e sanzioni, sul presupposto della responsabilità solidale per i debiti fiscali della società scissa. La contribuente ha impugnato la pretesa sostenendo che, in caso di scissione parziale, per i debiti erariali antecedenti e non espressamente trasferiti risponderebbe solo la società scissa, non anche la beneficiaria, e che la disciplina applicabile sarebbe quella speciale dell’art. 173 d.P.R. n. 917/1986, non quella civilistica dell’art. 2506-quater c.c. La CTR ha respinto l’appello ritenendolo aspecifico e comunque infondato; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita erronea declaratoria di aspecificità dei motivi d’appello; violazione e falsa applicazione dell’art. 2506-quater c.c. e dell’art. 173 d.P.R. n. 917/1986, per avere la sentenza applicato la disciplina civilistica della responsabilità solidale invece di quella tributaria speciale. È stata inoltre dedotta l’irrilevanza della rateazione concessa alla società scissa ai fini dell’esclusione della responsabilità della beneficiaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.: la CTR aveva errato nel richiamare l’art. 2506-quater c.c., ma il dispositivo era conforme a diritto perché, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione, ai sensi dell’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986. La Corte ha anche precisato che la rateazione del debito accordata alla società scissa non elimina la responsabilità solidale della beneficiaria, rilevando semmai nella successiva fase esecutiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle scissioni parziali, la società beneficiaria risponde in solido per i debiti erariali relativi a periodi d’imposta anteriori alla data in cui l’operazione produce effetti, secondo la disciplina tributaria speciale.
  • La responsabilità per i debiti fiscali anteriori alla scissione non dipende dal fatto che il debito sia stato espressamente trasferito nell’atto di scissione, né dalla misura del patrimonio assegnato alla beneficiaria.
  • L’eventuale errore del giudice di merito nel richiamare la disciplina civilistica della scissione non comporta cassazione se il risultato decisorio è corretto alla luce della disciplina tributaria applicabile.
  • La rateazione del debito concessa alla società scissa non elimina la responsabilità solidale della beneficiaria; può incidere, semmai, sulla successiva fase esecutiva e non sulla debenza sostanziale.
  • In sede di legittimità, la sentenza può essere confermata con correzione della motivazione quando il dispositivo sia conforme a diritto nonostante un errato inquadramento normativo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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